Obbligo vaccinale e detrazione anzianità: vietata ogni conseguenza non prevista dalla legge (C.G.A.R.S. n. 133 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La detrazione dell’anzianità di servizio non rientra tra le conseguenze che l’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 ricollega all’inottemperanza all’obbligo vaccinale del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per il quale la norma prevede unicamente la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e conservazione del rapporto. Trattandosi di disposizione speciale dettata in un contesto emergenziale, essa è di stretta interpretazione e non tollera estensioni analogiche: l’Amministrazione non può imporre al dipendente conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dalla legge. Il dPCM 12 ottobre 2021, adottato in attuazione dell’art. 9-quinquies, comma 5, d.l. n. 52/2021, non è invocabile per la fattispecie dell’obbligo vaccinale del comparto difesa, in mancanza di una norma primaria che ne autorizzi l’applicazione e di un rinvio espresso; ne consegue che il relativo atto presupposto non doveva essere impugnato e l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario è infondata.
Il Fatto
Un appartenente al personale del comparto difesa, non ottemperando all’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, era stato sospeso dal servizio con privazione della retribuzione. Successivamente il Ministero della difesa aveva adottato un decreto che disponeva la detrazione di anzianità di 76 giorni nel grado.
Il dipendente impugnava in primo grado i provvedimenti di sospensione e, con ricorso per motivi aggiunti, la detrazione di anzianità. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso introduttivo, ma accoglieva il secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo illegittima ogni conseguenza ulteriore rispetto alla privazione della retribuzione. L’Amministrazione proponeva appello, deducendo la natura meramente ricettizia del proprio operato e la mancata impugnazione del dPCM 12 ottobre 2021 quale atto presupposto di portata generale. L’istanza cautelare era respinta. Il C.G.A.R.S. è chiamato a decidere sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità, incentrata sulla mancata impugnazione del dPCM 12 ottobre 2021. Il percorso argomentativo ricostruisce l’evoluzione della normativa emergenziale, distinguendo due fattispecie: l’accesso ai luoghi di lavoro con certificazione verde (art. 9-quinquies d.l. n. 52/2021) e la sospensione dal servizio per inottemperanza all’obbligo vaccinale (art. 4-ter d.l. n. 44/2021).
Il passaggio decisivo è l’individuazione della copertura primaria del dPCM. La previsione che autorizza l’adozione delle linee guida è contenuta nell’art. 9-quinquies, comma 5, e riguarda le “modalità organizzative” dell’accesso con green pass base, ottenibile anche mediante tampone. Analoga previsione non compare nell’art. 4-ter, che disciplina l’obbligo vaccinale del comparto difesa e non rinvia al dPCM né alla norma che ne autorizza l’adozione.
Ne deriva che il dPCM 12 ottobre 2021, in mancanza di una norma primaria che ne autorizzi l’applicazione alla fattispecie, non è invocabile e non doveva essere impugnato. Il Collegio richiama il principio di legalità e la regola per cui la disciplina emergenziale, in quanto eccezionale, è di stretta interpretazione e non si estende in via analogica. Pur identica nella formulazione sulla retribuzione, la fattispecie dell’art. 4-ter differisce sostanzialmente dall’altra, che qualifica l’assenza come ingiustificata e consente l’accesso tramite tampone.
Su questa base il Collegio ritiene infondata l’eccezione preliminare e condivide il canone esegetico del giudice di prime cure: non essendo la detrazione dell’anzianità espressamente prevista, essa non può essere disposta in via amministrativa. Nel percorso vengono richiamate la Corte costituzionale n. 15 del 2023, secondo cui il legislatore ha disciplinato la sospensione come impossibilità temporanea non imputabile, e la posizione espressa dal Consiglio di Stato, parere n. 563 del 12 giugno 2025, che ha dubitato della legittimità di un’applicazione estensiva della norma in tema di anzianità.
L’appello è quindi respinto. La natura del tutto speciale della disposizione impedisce di ricavare dall’ordinamento un effetto sanzionatorio ulteriore, e la mancanza di un riferimento espresso all’anzianità rende l’estensione operata dall’Amministrazione non consentita. In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e della stratificazione normativa, le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.