Annullamento d’ufficio di sanatoria edilizia per dichiarazione non veritiera (C.G.A.R.S. n. 32 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria rilasciato sulla base di una non veritiera prospettazione dei fatti da parte del privato, non è configurabile in capo a quest’ultimo alcun affidamento meritevole di tutela. Ne consegue che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione può ritenersi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla falsità della dichiarazione e alle norme violate. Il termine di diciotto mesi introdotto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 dalla legge n. 124/2015 opera solo per il futuro e non si applica ai titoli rilasciati anteriormente; per questi ultimi il parametro resta quello del termine ragionevole, che decorre dal momento in cui l’amministrazione scopre i fatti posti a fondamento del ritiro.
Il Fatto
L’appellante è acquirente di un’unità immobiliare realizzata in origine senza titolo e poi regolarizzata con una concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2005 ai danti causa. Nel 2019, a seguito di una CILA presentata dalla stessa acquirente, il Comune ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela della sanatoria, rilevando un contrasto tra le dichiarazioni rese sull’epoca di realizzazione dell’immobile e accertando, sulla scorta di un verbale dei vigili urbani, che l’opera era stata edificata dopo il 31 dicembre 1976, entro la fascia dei 150 metri dalla battigia.
Il Comune ha quindi annullato d’ufficio la sanatoria. Il T.A.R. Palermo ha respinto il ricorso dell’acquirente, ritenendo l’annullamento atto dovuto a fronte di una falsa rappresentazione della realtà e non necessario il decorso del termine di decadenza. L’acquirente ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 sotto il profilo del termine ragionevole e la violazione del principio di partecipazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello, confermando la sentenza del T.A.R. Sul primo motivo, il Collegio richiama il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 17 ottobre 2017, secondo cui, nella vigenza dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 precedente alla novella, il decorso del tempo non consuma di per sé il potere di autotutela e il termine ragionevole decorre dalla scoperta dei fatti da parte dell’amministrazione.
La Corte chiarisce che il termine di diciotto mesi introdotto dalla legge n. 124/2015 opera solo per i provvedimenti adottati dopo l’entrata in vigore della novella. Poiché la sanatoria in contestazione è antecedente, non trova applicazione il termine perentorio, ma solo il canone della ragionevolezza, parametrato al momento della scoperta dell’illegittimità. Nel caso concreto, tale momento coincide con la presentazione della CILA nel 2019, quando il Comune ha accertato la non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa nel 2005.
Quanto alla non veritiera prospettazione, il Collegio ribadisce che essa esclude in radice l’affidamento del privato, con la conseguenza che l’onere motivazionale dell’amministrazione può ritenersi assolto mediante il richiamo documentato alla falsità della dichiarazione e alle disposizioni violate. L’accertata non veridicità della dichiarazione, unita alla pacifica realizzazione dell’opera nella fascia di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia, imponeva il rigetto della sanatoria, trattandosi di abuso insuscettibile di sanatoria.
Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 2025, che ha ritenuto la disposizione regionale del 1991 un’interpretazione autentica della norma del 1976, confermando l’efficacia diretta del divieto di edificare entro la fascia di rispetto fin dal 1976. Ne deriva la centralità della prova dell’anno di realizzazione dell’opera. Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha riscontrato la falsità della data di edificazione dichiarata.
Il secondo motivo è infine ritenuto infondato: il provvedimento impugnato evidenzia che l’amministrazione ha valutato le osservazioni trasmesse nell’interesse della precedente proprietaria, chiamata in causa dall’appellante, e che le stesse hanno indotto il Comune a richiedere un parere legale che ha confermato l’illegittimità della sanatoria e l’obbligatorietà dell’annullamento. L’appello è quindi respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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