SCIA in variante novativa e improcedibilità del ricorso sul permesso in sanatoria (C.G.A.R.S. n. 30 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA in variante presentata ai sensi dell’art. 10, comma 3, della l.r. Sicilia n. 16/2016, incidendo sul permesso di costruire e ridefinendo in maniera nuova e autonoma la fattispecie edilizia, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del titolo abilitativo originario, poiché l’eventuale accoglimento delle censure residue non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente. La relazione istruttoria depositata dall’amministrazione su ordine del giudice costituisce mero adempimento di un obbligo processuale e non è, né per natura né per funzione, atto amministrativo impugnabile: non esiste un provvedimento di approvazione della SCIA. Il giudice può procedere alla riqualificazione della domanda, avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, nei limiti degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorso di primo grado era diretto avverso il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune ai contro-interessati per la ristrutturazione e l’ampliamento di un immobile. Nella pendenza del giudizio interveniva una SCIA in variante finale al medesimo titolo, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della l.r. Sicilia n. 16/2016. Il TAR ha dichiarato improcedibile l’atto introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e irricevibile per tardività il ricorso per motivi aggiunti. Gli appellanti hanno contestato entrambe le statuizioni, sostenendo la persistenza dell’interesse su alcune doglianze residue e la tempestività dei mezzi aggiunti, riferiti a una relazione istruttoria comunale qualificata come lettera-provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. Quanto alla statuizione di improcedibilità, il collegio rileva che la SCIA sopravvenuta ha novato il titolo in sanatoria, ridefinendo in modo nuovo e autonomo la fattispecie edilizia. Ne segue che, quali che fossero i profili originariamente contestati, l’eventuale accoglimento delle censure residue non avrebbe determinato alcuna utilità in capo agli appellanti. La tesi della persistenza dell’interesse si fonda su una relazione tecnica di parte resistente, dalla cui lettura integrale emerge invece che la situazione creatasi con la SCIA è del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso.
Sul secondo motivo, il ragionamento del giudice amministrativo si articola su duplice rilievo. La relazione richiamata dagli appellanti costituisce il mero adempimento a un ordine giudiziale, impartito con decreto presidenziale istruttorio, e non è quindi atto amministrativo suscettibile di impugnazione, tanto meno configurabile come approvazione della SCIA, categoria provvedimentale inesistente.
Poiché i motivi aggiunti erano stati dal TAR riferiti alla SCIA, il primo giudice ha fatto ricorso implicito al potere di riqualificazione della domanda. Il collegio ne ricostruisce i limiti richiamando la giurisprudenza civile: il giudice non è vincolato al tenore letterale degli atti, ma deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa, restando fermi i fatti costitutivi allegati dalla parte e i principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum. Nel caso concreto gli appellanti non hanno contestato tale operazione, essendosi limitati a osservare che la SCIA non è impugnabile.
Il collegio chiarisce poi che, pur non essendo la SCIA atto provvedimentale e dunque impugnabile in via ontologica, il terzo resta tutelato: può sollecitare le verifiche dell’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio, oppure l’azione di annullamento quando venga adottato un provvedimento espresso lesivo. In entrambi i casi la preclusione di rito impedisce l’esame nel merito delle censure riproposte. L’appello è respinto con integrale compensazione delle spese di grado.
Nota della Redazione
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