Silenzio-assenso e condono edilizio non invocabili dal conduttore senza assenso del proprietario (C.G.A.R.S. n. 5 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, il silenzio della pubblica amministrazione sulla domanda di sanatoria assume valore provvedimentale solo in presenza di tutti i presupposti di legge: presentazione rituale e tempestiva dell’istanza, completezza della documentazione, integrale versamento di oblazione e oneri concessori, decorso del termine legale senza diniego espresso. La mancanza anche di uno solo degli elementi impedisce la formazione del silenzio-assenso, permanendo una mera inerzia priva di effetti abilitativi. Ove l’istanza non promani dal proprietario del cespite, è necessaria un’univoca dimostrazione dell’assenso della proprietà. L’ordinanza di demolizione di opera abusiva è atto vincolato: non richiede ponderazione comparativa di interessi né motivazione rafforzata, salvo casi eccezionali di affidamento qualificato. Il mero decorso del tempo non cristallizza la situazione illegittima.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di conduttore di un immobile nel territorio di un Comune siciliano, impugnava l’ordinanza dirigenziale che gli ingiungeva di demolire un fabbricato realizzato in assenza di concessione edilizia e di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni. L’atto traeva origine da un verbale di sopralluogo che accertava l’esecuzione dell’opera senza alcun titolo abilitativo, su terreno di proprietà di un ente assistenziale.
Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso con sentenza poi appellata. L’appellante deduceva la formazione del silenzio-assenso sulla sanatoria, la carenza di motivazione dell’ordine demolitorio e la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha rilevato che l’appellante non ha riproposto integralmente i motivi di primo grado. Ai sensi dell’art. 101 c.p.a., che attua il principio tantum devolutum quantum appellatum, il gravame resta limitato ai motivi espressamente riproposti.
Sul primo mezzo, il C.G.A.R.S. ha escluso la formazione del silenzio-assenso. Per costante orientamento, il silenzio assume valore provvedimentale solo se concorrono tutti i presupposti: istanza rituale e tempestiva, documentazione completa, integrale versamento di oblazione e oneri, decorso del termine senza diniego espresso. Nel caso di specie l’istanza era stata rigettata per incompletezza documentale e, soprattutto, per la mancanza di autorizzazione a edificare da parte del proprietario del fondo. La qualità di conduttore dell’appellante costituisce ostacolo insuperabile: per costante giurisprudenza, ove l’istanza non promani dal proprietario, occorre un’univoca dimostrazione dell’assenso della proprietà (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1563 del 2024; Cons. Stato, Sez. II, n. 1766 del 2020; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3823 del 2016). Privo di fondamento è il richiamo a un consenso implicito desumibile dalle fasi preliminari di una mediazione rimasta incompiuta.
Sul secondo motivo, il Collegio ha ribadito che l’ordinanza di demolizione è atto vincolato, fondato sull’accertamento dell’abuso e sull’assenza di titolo edilizio. Essa non richiede articolata ponderazione comparativa né esternazione di un interesse pubblico diverso dal ripristino della legalità urbanistica (cfr. C.G.A.R.S. nn. 640, 652 e 742 del 2025). Solo in casi eccezionali di affidamento qualificato è richiesta motivazione più puntuale (cfr. Adunanza Plenaria n. 9 del 2017). Il decorso del tempo non impone oneri motivazionali supplementari. Il provvedimento conteneva gli elementi minimi essenziali.
Sul terzo motivo, il Collegio ha escluso la nullità della sentenza di primo grado. Il richiamo all’art. 360 c.p.c. è inconferente nel processo amministrativo. La motivazione può essere sintetica: la nullità sussiste solo se il provvedimento è assolutamente privo di percorso argomentativo o reca motivazione solo apparente (cfr. art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e art. 132, n. 4, c.p.c.). La sentenza appellata ha idoneamente ricostruito i fatti e illustrato le ragioni del rigetto. L’appello è stato pertanto respinto, con nulla per le spese in difetto di costituzione delle parti appellate.
Nota della Redazione
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