Ordine di demolizione vincolato e consenso del proprietario nel condono edilizio (C.G.A.R.S. n. 2 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo è atto vincolato, ancorato al mero ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati, neppure quando intervenga a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Il decorso del tempo non sana la situazione di fatto abusiva né genera un affidamento tutelabile alla sua conservazione. La richiesta di condono edilizio, pur ammessa per soggetti diversi dal proprietario, esige l’acquisizione univoca del consenso del legittimo proprietario, non desumibile per implicito. Ai sensi dell’art. 101 c.p.a., le domande non esaminate in primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate.

Il Fatto

Le appellanti, nella qualità di conduttrici di un fabbricato realizzato in assenza di concessione edilizia su fondo di proprietà di un ente morale, impugnavano dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza comunale che ne aveva ingiunto la demolizione. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. Le odierne appellanti, subentrate per successione alla madre nelle more deceduta, proponevano appello avverso la sentenza, deducendo la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione del provvedimento repressivo, la formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria e la nullità della sentenza per omessa motivazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che le appellanti non hanno integralmente riproposto i motivi di primo grado. In forza dell’art. 101 c.p.a., che attua il principio del tantum devolutum quantum appellatum, il gravame resta limitato ai motivi espressamente reiterati, poiché le domande non esaminate nella sentenza impugnata e non riproposte si intendono rinunciate.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Trattandosi di attività vincolata, opera l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990: il provvedimento non è annullabile quando, per la natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La mancata comunicazione di avvio, inoltre, non può essere dedotta come mero vizio formale, dovendo il privato allegare gli elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto mutarne l’esito.

Il secondo motivo è parimenti privo di fondamento. Il provvedimento che ingiunge la demolizione, per la sua natura vincolata, non esige altra motivazione che le ragioni di ripristino della legalità violata. Il Collegio richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: l’ordine di demolizione non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico, né un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva. Nella specie il provvedimento reca tutti gli elementi essenziali, e la revoca della concessione in sanatoria non è stata autonomamente impugnata.

Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude la formazione del silenzio assenso, poiché sull’istanza di sanatoria era stata rilasciata una concessione edilizia poi annullata in autotutela, atto non censurato. Sul piano soggettivo, la giurisprudenza ammette che la sanatoria sia richiesta da soggetti diversi dal proprietario, ma solo a condizione che sia acquisito in modo univoco il consenso del proprietario, qui non riscontrabile né desumibile dal verbale di mediazione richiamato dalle appellanti.

Il quarto motivo è respinto. È estraneo al processo amministrativo il richiamo all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, non è né radicalmente assente né meramente apparente: consente di individuare con chiarezza la ratio decidendi. Non ricorrono quindi le ipotesi di nullità della sentenza indicate dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024. L’appello è integralmente respinto e, per la mancata costituzione delle controparti, nulla si dispone sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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