Revoca nulla osta senza contraddittorio: controllo postumo non automatico (TAR Campania n. 4250 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, ex art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, non ha carattere automatico, ma esige un concreto accertamento degli elementi ostativi e il pieno rispetto del contraddittorio procedimentale. L’Amministrazione è tenuta a valutare la documentazione trasmessa dall’interessato via PEC, ove essa stessa abbia indicato tale canale come idoneo, e non può fondare la revoca sulla sola mancata comparizione del datore di lavoro. La carenza documentale inerente alla stipula del contratto di soggiorno non può refluire in senso invalidante sul titolo di ingresso già conseguito. La disparità di trattamento tra lavoratori ricompresi nella medesima asseverazione integra violazione del principio di imparzialità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, per essere impiegato come lavapiatti. Dopo l’ingresso in Italia, l’Amministrazione convocava le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma il datore di lavoro non si presentava, adducendo impedimenti sopravvenuti e trasmettendo la documentazione richiesta via PEC. La Prefettura, rilevata l’assenza del datore di lavoro, emetteva due preavvisi di revoca e, nonostante le reiterate richieste di rinvio e la documentazione trasmessa, adottava il provvedimento di revoca del nulla osta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ravvisando il fondamento delle censure relative al difetto di istruttoria e alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il provvedimento di revoca, pur affermando che gli interessati non avevano fatto pervenire documentazione integrativa, non conteneva alcuna menzione delle tre PEC con cui il datore di lavoro aveva trasmesso tutta la documentazione prescritta, in un caso entro il termine del primo preavviso.
La Corte ha escluso che la giustificazione fornita dall’Amministrazione – la mancata presentazione degli originali e la pretesa insufficienza della documentazione telematica – potesse essere condivisa, rilevando la contraddittorietà con la precedente indicazione della PEC quale canale di trasmissione idoneo, configurabile come autonomo vizio di eccesso di potere.
Inoltre, è stata valorizzata la natura del potere di revoca di cui all’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022: il controllo postumo non legittima una revoca automatica, ma richiede un accertamento concreto e la perdurante attualità della violazione, anche alla luce dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La mancata presenza del datore di lavoro, non imputabile al lavoratore, non integra di per sé un elemento ostativo.
Il Collegio ha infine rilevato la disparità di trattamento rispetto a un’altra lavoratrice, ricompresa nella medesima asseverazione, per la quale era stato rilasciato il modello 209, senza alcuna spiegazione della discrasia. La revoca è stata pertanto annullata, con portata conformativa, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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