Condono edilizio: nuova ordinanza di demolizione dopo il diniego (C.G.A.R.S. n. 9 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una domanda di condono edilizio, dopo l’emanazione di un’ordinanza di demolizione e degli atti repressivi consequenziali, rende inefficaci tali provvedimenti. Sul piano procedimentale il Comune deve dapprima esaminare — e, se del caso, respingere — l’istanza di sanatoria e solo dopo adottare i conseguenti provvedimenti repressivi. Il sopraggiunto diniego del condono comporta il dovere per l’Amministrazione di emettere una nuova ordinanza di demolizione con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi. Non è, invece, illegittimo il diniego di sanatoria intervenuto dopo la scadenza del termine di ventiquattro mesi, né sono dovuti obblighi di motivazione rafforzata in ragione del tempo trascorso. La prova della condonabilità dell’opera, quanto a epoca di realizzazione e a collocazione, grava sul privato istante.
Il Fatto
Alcuni proprietari presentavano domanda di condono edilizio, ai sensi della legge n. 724 del 1994, per un manufatto realizzato agli inizi degli anni Novanta. Il Comune respingeva l’istanza con provvedimento del 2018, rilevando che l’opera ricadeva entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, zona di inedificabilità assoluta, e accertava poi l’inottemperanza alla pregressa ingiunzione di demolizione.
Il TAR Sicilia rigettava il ricorso principale e quello con motivi aggiunti. I proprietari appellavano affidandosi a quattro motivi, deducendo il difetto di motivazione del diniego, la violazione dell’affidamento per il tempo trascorso, l’erronea collocazione del manufatto e la necessità di una nuova ingiunzione a demolire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i primi tre motivi. Sul diniego di sanatoria richiama il costante orientamento amministrativo secondo cui l’Amministrazione non ha l’onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente che le ragioni ostative emergano in modo sintetico dal provvedimento. Nel caso di specie il Comune aveva dato conto del carattere non utile e pertinente delle deduzioni difensive.
Sul piano sostanziale il Collegio richiama la recente Corte costituzionale n. 72 del 2025, che ha escluso la sanabilità, ex art. 23 della legge regionale siciliana n. 37 del 1985, degli immobili costruiti entro i 150 metri dalla battigia e ultimati dopo il 31 dicembre 1976, per la diretta efficacia del vincolo posto dall’art. 15, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 78 del 1976. Il comma 16 dell’art. 26 della stessa legge regionale esclude espressamente la formazione del silenzio-assenso sulle istanze di condono nei casi di insanabilità.
Quanto all’affidamento, la Corte ribadisce che l’inerzia dell’Amministrazione non rende legittimo ciò che è ab origine illegittimo, né consente una sanatoria automatica; l’ordine di demolizione non richiede motivazione sull’interesse pubblico concreto, essendo lo stesso in re ipsa. Sul piano probatorio, la prova della condonabilità — epoca di costruzione e distanza dalla battigia — spetta al privato, e la consulenza di parte non costituisce prova certa.
Il quarto motivo è invece accolto. La presentazione della domanda di condono determina l’inefficacia dei precedenti atti sanzionatori e impone al Comune una nuova valutazione. Poiché l’ingiunzione del 1992 precedeva l’istanza del 1995, essa è divenuta inefficace, insieme ai provvedimenti consequenziali. Il diniego del 2018 imponeva pertanto una nuova ordinanza di demolizione. La sentenza è riformata in parte, con annullamento del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza.
Nota della Redazione
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