Bocciatura al corso-concorso annullata: serve motivazione specifica, non solo voto numerico (TAR Lazio n. 7608 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di inidoneità espresso all’esito di un corso-concorso pubblico, il mero voto numerico non costituisce motivazione sufficiente. La valutazione finale del discente, a valle di un articolato iter formativo, deve essere personalizzata e dedicata, indicando le ragioni per le quali, alla luce dei criteri predeterminati dalla Commissione e del complessivo percorso del candidato, non possa ritenerlo idoneo. Il principio sulla sufficienza del voto numerico, proprio delle procedure selettive concorsuali, non si applica ai giudizi resi sui partecipanti a un’attività didattico-formativa. Ne consegue l’illegittimità dell’esito negativo assunto dalla Commissione senza l’esplicitazione delle manchevolezze riscontrate, con obbligo dell’amministrazione di consentire la reiterazione della prova finale avanti a una Commissione in diversa composizione.
Il Fatto
Una candidata partecipava al corso-concorso selettivo di formazione per l’abilitazione alla professione di Segretario comunale, indetto dal Ministero dell’Interno con decreto del 28 ottobre 2021. Dopo aver superato le prove concorsuali preliminari, la frequenza del corso, la verifica intermedia e il tirocinio, la candidata sosteneva la prova finale, articolata nella discussione di una tesi e in un colloquio sul programma didattico.
All’esito della verifica, la Commissione le attribuiva un punteggio di 15/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30 prevista dal Regolamento didattico. Impugnato l’esito negativo unitamente alla graduatoria finale e agli atti presupposti, la ricorrente deduceva, tra gli altri, il difetto di motivazione del giudizio, consistente nella mera indicazione del voto numerico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto le censure sulla legittimità della previsione di una soglia minima di punteggio per il superamento della prova finale. La positiva conclusione del corso-concorso costituisce condizione necessaria per ottenere l’abilitazione e la disciplina dell’esame finale è demandata al Regolamento didattico dalla stessa lex specialis, sicché la previsione di un punteggio minimo di idoneità risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, inclusa la normativa che autorizza l’iscrizione all’Albo dei borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.
Parimenti infondate sono state ritenute le doglianze sui criteri di valutazione, giudicati chiari e non irragionevoli nella ripartizione del punteggio tra discussione della tesi e colloquio, trattandosi di espressione dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella individuazione dei criteri di valutazione dei candidati.
Il Collegio ha invece accolto la doglianza relativa al difetto di motivazione del giudizio di inidoneità. Pur richiamando l’orientamento per cui il voto numerico può costituire modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova concorsuale, ha escluso che tale principio possa applicarsi alla verifica finale di un percorso formativo. In tale sede, la valutazione interviene all’esito di un iter in cui l’amministrazione ha già apprezzato progressivamente la preparazione e le qualità del candidato ed è chiamata a esprimere un giudizio sulla sua complessiva idoneità professionale.
Applicando il principio, maturato in materia di valutazione dei discenti, per cui il giudizio di inidoneità deve essere personalizzato e dedicato, il TAR ha ritenuto illegittima la mera attribuzione del voto di 7/20 al colloquio, senza alcuna specificazione delle ragioni della grave insufficienza alla luce dei molteplici criteri valutativi cui la Commissione si era vincolata (chiarezza espositiva, correttezza giuridica, capacità di collegamento interdisciplinare). La graduazione dei voti prevista dai criteri non postulava che la votazione non fosse accompagnata da una motivazione discorsiva.
Conseguentemente, la sentenza annulla gli atti gravati nella parte in cui accertano il mancato superamento della prova e la esclusione dall’Albo, disponendo che l’amministrazione consenta alla ricorrente di reiterare la prova finale avanti a una Commissione in diversa composizione, con discussione della stessa tesi e risposta a nuova domanda sorteggiata. Dichiarata improcedibile la domanda di accesso, stante il sopravvenuto riscontro dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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