Responsabilità del costruttore per abusi edilizi non provata (TAR Piemonte n. 744 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del costruttore per le opere eseguite in difformità dal titolo edilizio, prevista dall’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, non integra una forma di responsabilità oggettiva fondata sulla sola posizione formale dell’impresa incaricata dei lavori. Il costruttore risponde solo se le opere abusive siano state concretamente eseguite e portate a compimento dall’impresa, e la norma gli consente di dimostrare di non essere responsabile dell’abuso. Il potere sanzionatorio di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 incontra pertanto un limite quando l’organismo edilizio non sia ancora terminato e l’amministrazione non abbia svolto un’adeguata istruttoria sul raffronto tra lavori assentiti e stato di avanzamento dei lavori realizzati. L’impresa che abbia abbandonato il cantiere e concluso il rapporto contrattuale con la committenza prima dell’esecuzione delle difformità non può essere destinataria dell’ordine di demolizione, che va annullato nei suoi soli confronti.

Il Fatto

La società ricorrente, già impresa appaltatrice, impugna l’ordinanza con cui il Comune di Torino le ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate in difformità dal permesso di costruire e dalle autorizzazioni paesaggistiche su un immobile residenziale di proprietà di terzi. Il provvedimento individua la ricorrente quale impresa costruttrice e responsabile delle opere abusive, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

La ricorrente deduce di aver abbandonato il cantiere e comunicato l’interruzione dei lavori ai committenti fin dal gennaio 2015, prima che le difformità fossero eseguite; i lavori sarebbero poi stati affidati ad altre imprese. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il primo motivo, che giudica assorbente e fondato. La società ricorrente ha documentato di aver comunicato ai proprietari l’interruzione dei lavori e la chiusura del cantiere con lettera del 7 gennaio 2015, ricevendo conferma del definitivo disimpegno e dell’affidamento dell’appalto ad altra impresa.

Dopo l’abbandono, i committenti hanno conseguito nuovi titoli edilizi in variante. La s.c.i.a. in corso d’opera del 3 marzo 2015 risulta verificata positivamente dal Comune, e i proprietari vi hanno dichiarato che i lavori non ancora eseguiti sarebbero stati realizzati da una nuova impresa. Anche la d.i.a. del luglio 2015 e l’autorizzazione paesaggistica del settembre 2015, così come la s.c.i.a. di completamento del novembre 2018, risultano verificate positivamente senza rilievi. Da tali dichiarazioni, ricevute dall’amministrazione, il Giudice desume che fino al 2018 non vi fossero abusi o difformità consistenti.

Il Collegio richiama il condivisibile orientamento secondo cui il potere sanzionatorio dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 incontra limiti in relazione a un organismo edilizio non ancora terminato, senza un’adeguata istruttoria sul raffronto tra lavori assentiti e stato di avanzamento, essendo talvolta problematica la qualificazione di opere non ultimate, che in astratto potrebbero risultare conformi al titolo o legittimarsi con una s.c.i.a. in variante (Cons. Stato, Sez. VI, n. 679 del 2023).

Il Collegio esclude che la responsabilità del costruttore ex art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 possa interpretarsi come responsabilità oggettiva, presuntivamente collegata alla posizione formale dell’impresa e sganciata dall’accertamento concreto dell’esecuzione delle opere. La norma individua il responsabile nel costruttore, non già nell’assuntore dei lavori, e consente di dimostrare di non essere responsabili dell’abuso. Poiché la ricorrente ha provato di non aver eseguito le opere abusive, per aver abbandonato il cantiere nel gennaio 2015, non può imputarsi una responsabilità da posizione, che finirebbe per fondarsi su condotte di terzi.

Non rileva l’eccezione del Comune sulla mancata comunicazione tramite la modulistica predisposta, poiché i proprietari hanno informato per iscritto l’amministrazione dell’interruzione del rapporto contrattuale e del subentro di altra impresa. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza è annullata nei soli confronti della ricorrente; restano assorbiti il secondo e il terzo motivo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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