Cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento della revisione prezzi (TAR Puglia n. 1173 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la sopravvenienza del pagamento integrale, da parte dell’amministrazione, delle somme richieste a titolo di revisione prezzi nell’ambito di un contratto di appalto di servizi stipulato mediante convenzione Consip. La declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere consegue alla dichiarazione espressa della parte ricorrente, la quale attesti che il bene della vita azionato è stato completamente soddisfatto. La compensazione integrale delle spese di lite può essere disposta quando la controversia presenti profili di complessità, anche con riguardo alle questioni di giurisdizione risolte solo a seguito di pronuncia del giudice d’appello.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di una convenzione Consip per i servizi di pulizia degli istituti scolastici, aveva stipulato nel 2013 un Ordinativo Principale di Fornitura con un Liceo di Taranto, successivamente integrato da diversi atti aggiuntivi fino al 2020. La società aveva chiesto il riconoscimento della revisione prezzi maturata dal settembre 2018, ma l’amministrazione scolastica aveva opposto un diniego con nota del 19 ottobre 2023.
La società aveva quindi proposto ricorso al TAR, deducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a. e invocando il diritto alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e dell’art. 9.4 del Capitolato tecnico, nonché la spettanza degli interessi moratori ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002, chiedendo la condanna al pagamento di un importo complessivo di € 10.223,00 oltre IVA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, la società ricorrente aveva depositato un atto con il quale dichiarava l’avvenuto pagamento di quanto richiesto, come risultante dalla contabile di pagamento versata in atti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione espressa della parte ricorrente, attestante la completa soddisfazione del bene della vita azionato, costituisse il presupposto per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, ravvisando i presupposti di legge nella complessità della controversia, anche con riguardo ai profili di giurisdizione, risolti a favore del giudice amministrativo solo a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 28 maggio 2025.
Nota della Redazione
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