Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta del docente (TAR Sicilia n. 1333 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando risulti documentalmente provato che la pronuncia di condanna è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di notifica all’Amministrazione debitrice. L’Amministrazione che, costituendosi, non deduca l’avvenuto pagamento né eccepisca fatti modificativi o estintivi del credito deve essere condannata ad adempiere nel termine assegnato. Nel caso di prestazione avente ad oggetto l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’ordine di ottemperanza impone il rilascio della Carta e l’accredito dell’importo liquidato, con interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Per il caso di persistente inadempimento va nominato il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 334/2025 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta del docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di 1.500,00 euro mediante buoni elettronici di spesa.

Il giudice del lavoro aveva inoltre riconosciuto interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. La ricorrente ha domandato anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, senza dedurre l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo ha qualificato il ricorso come ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e lo ha ritenuto documentalmente fondato. La verifica si è concentrata su tre profili: l’esistenza di una condanna pecuniaria contenuta nel giudicato, il suo passaggio in giudicato e il corretto espletamento delle formalità e dei termini di notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.

Su ciascuno di questi profili il Collegio ha riscontrato la sussistenza dei relativi presupposti. La sentenza del giudice del lavoro, infatti, dispone la condanna dell’Amministrazione, è passata in giudicato e la notificazione è stata effettuata nel rispetto della legge. Il ricorso è stato pertanto accolto.

Di converso, l’Amministrazione resistente, costituendosi, non ha contestato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. Tale mancanza di difesa nel merito ha consolidato il quadro probatorio e ha confermato l’attualità dell’interesse all’ottemperanza.

Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici richiesti, con interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni, con oneri a carico del Ministero, e di far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.

Il Collegio ha inoltre precisato che il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”. Le spese di lite, liquidate in favore della ricorrente, sono state determinate avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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