Ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus docenti (TAR Lombardia n. 747 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di danaro, vincola il giudice amministrativo quanto all’an e alla esatta dimensione del credito, che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali già intervenuti. Il ricorso va accolto, previa dichiarazione di inottemperanza, con assegnazione all’Ente di un termine per l’esecuzione e con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’azione presuppone l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito e i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non è stata eseguita. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Preso atto della memoria di parte ricorrente, che dà conto del caricamento di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023 e del mancato versamento degli ulteriori euro 1.000,00, il Collegio dichiara la parziale improcedibilità del ricorso per la parte già eseguita. Nel merito, il ricorso è fondato: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata la esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, e cioè degli artt. 1283 e seguenti cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è quindi accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli oneri conseguenti al titolo, e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore, senza alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione in favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., in misura contenuta tenuto conto della stereotipia delle controversie in materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese