Giudicato vittime del dovere e poteri residui del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1603 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’attestazione del commissario ad acta di integrale esecuzione del giudicato attiva il potere decisorio del collegio ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., che è chiamato a verificare l’effettiva corrispondenza tra attività amministrativa e contenuto delle pronunce da eseguire. La corretta riliquidazione della speciale elargizione di cui all’art. 5 della legge n. 206/2004 impone l’applicazione del coefficiente di rivalutazione vigente alla data della corresponsione del beneficio e non a quella della sentenza. L’ottemperanza non può dirsi conclusa finché residuino competenze dell’amministrazione, che il commissario deve curare direttamente: l’attestazione prefettizia della titolarità dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e l’acquisizione dei dati contributivi occorrenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico. Esauriti tali incombenti, il commissario riferisce al giudice e può considerare esaurito il proprio incarico.
Il Fatto
Il ricorrente, brigadiere in congedo dell’Arma dei Carabinieri, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a una serie di benefici riconosciuti dalla normativa in favore delle vittime del terrorismo e del dovere: la riliquidazione di un beneficio assistenziale, la rideterminazione della retribuzione pensionistica, l’aumento figurativo dell’anzianità contributiva, l’assistenza psicologica a carico dello Stato e l’adeguamento periodico del trattamento. La pronuncia era stata confermata in appello.
In sede di ottemperanza il TAR aveva ordinato al Ministero dell’Interno di dare esecuzione al giudicato e, su istanza del ricorrente, aveva nominato commissario ad acta il Prefetto del territorio di residenza, con il compito di verificare la correttezza delle iniziative assunte dall’amministrazione. Dopo una nuova sollecitazione del ricorrente, il commissario ha depositato una relazione con cui ha attestato l’integrale esecuzione delle sentenze, dando luogo all’incidente di esecuzione deciso dal collegio.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla constatazione che la relazione del commissario ha attivato il proprio potere decisorio, imponendo la verifica dell’effettiva ottemperanza. Sul primo e più rilevante profilo, quello della speciale elargizione, il TAR rileva che il Ministero aveva dapprima liquidato il beneficio applicando il coefficiente di rivalutazione in vigore alla data della sentenza, secondo modalità non conformi al giudicato. A seguito della pronuncia di ottemperanza l’amministrazione ha proceduto a nuova liquidazione, applicando i criteri fissati dal giudice del lavoro e il coefficiente previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990.
Per tale aspetto l’esecuzione è giudicata corretta, secondo le modalità precisate nella relazione del commissario. Analogamente risultano eseguiti i capi di condanna al pagamento delle spese processuali contenuti nelle pronunce di merito e in quella di ottemperanza.
Quanto agli ulteriori benefici, il collegio condivide l’osservazione del commissario per cui l’interessato deve rivolgersi alle amministrazioni competenti. Residuano però alcune competenze del Ministero dell’Interno e, in mancanza, del commissario, che deve curare l’attestazione della titolarità dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere da parte della Prefettura e la spettanza dei benefici che gli artt. 2 e seguenti della legge n. 206/2004 riconoscono a tale categoria.
Il commissario deve inoltre acquisire e trasmettere al ricorrente i dati elaborati dal C.N.A. dell’Arma dei Carabinieri, occorrenti per la rideterminazione della retribuzione pensionabile e per l’aumento figurativo dell’anzianità, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004. Solo dopo tali incombenti il commissario riferirà al TAR e potrà considerare esaurito il proprio incarico.
Le spese della fase sono compensate, poiché l’attività esecutiva di maggior rilievo era stata svolta dal Ministero prima della domanda di nomina del commissario.
Nota della Redazione
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