Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel rito amministrativo (TAR Piemonte n. 717 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte e da questa accettata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., non essendo configurabile alcun interesse del ricorrente alla prosecuzione. La declaratoria di estinzione presuppone la verifica della regolarità formale dell’atto di rinuncia e della sua accettazione. In presenza di accettazione della controparte che aderisce alla richiesta di compensazione, il giudice dispone l’integrale compensazione delle spese di lite, in applicazione dell’art. 85 cod. proc. amm., valutando la peculiarità della vicenda quale giusto motivo.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato le graduatorie di merito, provvisorie e definitive, relative alle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l’a.a. 2022/2023 presso un Ateneo, nella parte in cui la sua candidatura era stata considerata non ammissibile per CFU riconosciuti non sufficienti. Il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, censurava gli atti della procedura di riconoscimento dei crediti formativi e chiedeva, in via principale, l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e, in via subordinata, la condanna dell’Ateneo alla verifica della carriera e al risarcimento dei danni.
Nelle more del giudizio, con atto notificato alla controparte il 15 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. La rinuncia è intervenuta dieci giorni prima dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rinuncia è stata notificata alla controparte il 15 gennaio 2026, in tempo utile rispetto all’udienza, e che essa rispetta tutte le formalità richieste dall’art. 84 cod. proc. amm.. La verifica si concentra sulla regolarità formale dell’atto e sulla sua idoneità a produrre l’effetto estintivo del processo.
La controparte ha accettato la rinuncia, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite tra le parti. L’accettazione consolida l’effetto della rinuncia e preclude ogni ulteriore scrutinio nel merito delle censure originariamente proposte.
Conseguentemente, il Tribunale dichiara l’estinzione del giudizio. La pronuncia è di rito e assorbe ogni questione relativa alla legittimità degli atti impugnati e alla domanda risarcitoria formulata in via estremamente subordinata.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi di compensazione, in assenza di opposizione della parte resistente e tenuto conto della peculiarità della vicenda. Dispone pertanto l’integrale compensazione tra le parti, in applicazione dell’art. 85 cod. proc. amm.
Infine, il Tribunale ordina l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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