Acquisizione aree ex art. 31: esclusa per demolizione coattiva (TAR Emilia-Romagna n. 151 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha natura meramente dichiarativa ed effetto automatico limitatamente al manufatto abusivo e alla relativa area di sedime. Quando l’atto acquisitivo si estende a un’area ulteriore, l’effetto non è automatico ma richiede l’individuazione puntuale dell’area e un’adeguata motivazione. L’area necessaria alla sola demolizione coattiva delle opere non rientra tra quelle acquisibili ope legis, potendo l’Amministrazione perseguire detto scopo con strumenti diversi dall’apprensione definitiva del bene del privato. La mancata impugnazione dell’ordinanza di rimessione in pristino preclude ogni censura sui presupposti dell’illecito, ma non sui vizi propri dell’atto di acquisizione.
Il Fatto
Una società agricola individuale impugnava l’atto con cui il Comune, ritenuta la parziale inottemperanza dell’ordinanza di rimessione in pristino di opere abusive, disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di due manufatti, della relativa area di sedime e di un’ulteriore area di circa 364 mq, indicata come necessaria per la demolizione coattiva. L’atto, inizialmente notificato senza allegati, veniva successivamente rinotificato con la relazione di consistenza, e la società proponeva ricorso per motivi aggiunti.
La ricorrente deduceva l’indeterminatezza dell’oggetto dell’acquisizione, la mancata considerazione della propria buona fede e l’insufficienza della motivazione sull’area eccedente quella di sedime. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’ordinanza presupposta e resisteva nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’ordinanza di rimessione in pristino non era stata impugnata e pertanto non potevano essere introdotte surrettiziamente censure contro atti ormai inoppugnabili. La controversia restava quindi circoscritta ai vizi propri del provvedimento di acquisizione, richiamando la natura dichiarativa e l’effetto automatico dell’acquisizione prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, secondo la giurisprudenza citata, ivi inclusa T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. III, n. 1073/2024.
Quanto alla dedotta indeterminatezza, la Corte l’ha ritenuta infondata: l’atto rinviava alla relazione di consistenza, idonea a individuare anche graficamente l’area acquisita, come dimostrato dall’avvenuta trascrizione nei registri immobiliari. La mancata notifica iniziale della relazione era stata poi sanata dalla rinotifica integrale dell’atto, configurando una mera irregolarità non viziante.
Infondata anche la doglianza sulla buona fede: risultava dall’ordinanza inoppugnabile che la ricorrente era la committente delle opere, sicché non poteva invocare la posizione di proprietario incolpevole, essendo rimasta nella disponibilità dei beni e potendo porre fine all’illecito permanente. La convinzione di non commettere un abuso non costituisce buona fede, né può qualificarsi come cura di un pubblico interesse un’attività imprenditoriale svolta per fini di lucro.
Accolto invece il terzo motivo: la norma statale e l’art. 13, comma 3, L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004 consentono l’acquisizione dell’area di sedime e di quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe, non già dell’area necessaria alla sola demolizione coattiva. Tale scopo, pure concreto di un interesse pubblico, va perseguito con strumenti diversi dall’apprensione definitiva del bene, richiamando sul punto T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, n. 732/2025.
La sentenza ha quindi annullato l’atto nella sola parte in cui, con effetto costitutivo, disponeva l’acquisizione di immobili ulteriori rispetto ai manufatti e all’area di sedime, rimasti definitivamente acquisiti ex lege, con obbligo per l’Amministrazione di procedere ai frazionamenti e alle trascrizioni conseguenti. Le spese sono state integralmente compensate, salvo il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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