Vincolo cimiteriale e inedificabilità assoluta: il proscioglimento penale non salva l’abuso (TAR Sicilia n. 251 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta che grava sulla fascia di rispetto cimiteriale di duecento metri, ai sensi dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti urbanistici comunali. Esso preclude la realizzazione di nuove edificazioni da parte di privati e non è derogabile per la sola ritenuta non incompatibilità della destinazione d’uso dell’opera, che costituisce requisito aggiuntivo e non autonomo titolo di deroga. Ne consegue che l’ordine di demolizione di manufatti destinati stabilmente all’esercizio di un’attività lavorativa, ancorché qualificati come opere di edilizia libera, è legittimo, restando irrilevante il proscioglimento penale fondato sulla sola causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente gestisce da anni un’attività di vendita di fiori e piante in prossimità del cimitero comunale. Dopo la revoca della precedente concessione di occupazione di suolo pubblico, ha acquistato un terreno agricolo e vi ha collocato una struttura precaria, una cisterna interrata, un serbatoio, gazebo e altre opere di sistemazione dell’area, presentando una C.I.L., una SCIA e un’istanza di permesso di costruire per un chiosco prefabbricato.
Il Comune di Modica ha emanato un’ordinanza di demolizione, notificata il 25.07.2025, contestando la realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio, di autorizzazione paesaggistica e del Genio Civile, nonché la loro collocazione all’interno della fascia di rispetto cimiteriale. Il ricorrente, già prosciolto in sede penale per particolare tenuità del fatto, ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Sicilia, sostenendo la natura di edilizia libera delle opere e la loro compatibilità con la destinazione cimiteriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’ordinanza impugnata come atto plurimotivato: l’ordine di demolizione si fonda su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggerlo. La resistenza di una sola di esse è sufficiente a conservarne la legittimità, secondo il principio richiamato dal Cons. Stato, Sez. V, n. 8174 del 2025.
Il TAR concentra l’attenzione sulla ragione ritenuta determinante: la sussistenza del vincolo di inedificabilità assoluta impresso alla zona dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934. Il vincolo opera entro i duecento metri dal perimetro cimiteriale a presidio di interessi igienico-sanitari, di salvaguardia della sacralità dei luoghi e di espansione cimiteriale, ed è sganciato dalle esigenze della pianificazione urbanistica.
La giurisprudenza amministrativa richiamata — da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, n. 2724 del 2025 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 8148 del 2024 — configura il vincolo come limitazione legale della proprietà di carattere assoluto e non derogabile, che preclude persino la sanatoria edilizia delle opere abusive. La sua rimozione è ammessa solo per esigenze di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 338, quinto comma, norma eccezionale di stretta interpretazione.
Quanto alla tesi difensiva della non incompatibilità della destinazione d’uso, il Collegio osserva che essa non costituisce requisito autonomo di deroga, ma requisito aggiuntivo: gli unici interventi consentiti ai privati restano quelli di recupero o di utilizzo di edifici preesistenti, con esclusione di qualsiasi nuova edificazione.
Le opere contestate rientrano nella nozione di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, poiché destinate all’esercizio dell’attività lavorativa e quindi non temporanee. Infine, il proscioglimento penale per particolare tenuità del fatto non incide sull’abusività delle opere, non avendo escluso il fatto storico presupposto.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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