Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente, spese a carico dell’amministrazione in caso di adempimento tardivo (TAR Lombardia n. 3002 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, riguardante il diritto del docente di ruolo a usufruire della carta docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, deve essere dichiarata cessata quando l’amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, provveda all’esecuzione integrale del dictum giudiziale accreditando le somme dovute. L’avvenuta ottemperanza solo in corso di giudizio non esclude la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali, che seguono la soccombenza virtuale e vanno distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, era stato riconosciuto il diritto di alcuni docenti a usufruire dell’erogazione della somma annua di € 500,00 prevista per la c.d. carta docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento tramite carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel provvedimento. Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al giudicato, gli interessati proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a eseguire integralmente la sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, con nota depositata in giudizio, i ricorrenti avevano dato atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione, che aveva proceduto all’accredito delle somme dovute a titolo di carta docente. L’esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Collegio ha precisato che l’avvenuta ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso non può escludere la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio. La tardività dell’adempimento configura, infatti, una situazione di soccombenza virtuale che giustifica l’applicazione del principio di cui agli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., con liquidazione delle spese a carico del Ministero e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui, nei giudizi di ottemperanza, l’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non determina l’integrale compensazione delle spese, quando il ricorso si sia reso necessario per ottenere l’esecuzione del giudicato. La condanna alle spese assolve, in tal senso, anche una funzione di dissuasione rispetto a comportamenti inerziali dell’amministrazione nell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
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Nota della Redazione
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