Veranda e tensostrutture per attività commerciale in zona verde privato: demolizione legittima (TAR Puglia n. 424 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una veranda, ancorché composta da struttura metallica, pannelli in plexiglass e infissi in alluminio/vetro, determina una variazione planivolumetrica ed architettonica dell’immobile e necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non potendo essere assimilata agli elementi di arredo delle aree pertinenziali di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001. L’installazione di manufatti e tensostrutture, pur se costituiti da elementi facilmente amovibili, realizzata su area classificata come “verde privato” dalle NTA del PRG per finalità commerciali è illegittima, atteso che la norma urbanistica consente l’edificazione soltanto per specifiche costruzioni a servizio delle residenze, con esclusione di qualsiasi intervento destinato ad esigenze diverse. L’insussistenza del titolo abilitativo, conseguente al divieto edificatorio posto dalla norma urbanistica, rende legittima l’applicazione della sanzione demolitoria, senza che rilevi l’eventuale natura pertinenziale o la precarietà delle opere.

Il Fatto

Una società esercente attività di vendita di abbigliamento in locali commerciali siti al piano terra di un edificio ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate su area antistante i locali, in assenza di titolo abilitativo. L’ordinanza contestava la realizzazione di due tensostrutture di circa 250 e 198 mq, due manufatti di circa 30 e 50 mq ed una veranda di circa 10 mq, il tutto stabilmente ancorato alla pavimentazione e destinato all’esposizione e vendita di capi di abbigliamento.

La società ricorrente, dopo aver ottenuto la sospensione cautelare del provvedimento, ha chiesto un terzo rinvio dell’udienza, deducendo l’imminente trasferimento dell’attività in una nuova struttura. Il Comune si è opposto e ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente disatteso l’istanza di rinvio, rilevando l’assenza dei presupposti di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., atteso che il trasferimento dell’attività in diversa sede non incide sull’interesse alla decisione e che la richiesta non integra i “casi eccezionali” richiesti dalla norma.

Nel merito, il Collegio ha escluso che la “veranda” potesse qualificarsi come pertinenza ai sensi dell’art. 27.3 del Regolamento edilizio comunale, difettando i requisiti ivi previsti, né potesse essere ricondotta agli elementi di arredo di cui al punto 50 del glossario edilizia libera. Richiamando il precedente di Cons. Stato, Sez. VI, n. 9140/2023, il TAR ha affermato che le verande, determinando una variazione planivolumetrica dell’immobile e creando un locale autonomamente utilizzabile, sono soggette a permesso di costruire.

Con riguardo alle tensostrutture e ai manufatti, il Collegio ha ritenuto dirimente la circostanza, non contestata, che le opere ricadessero in area destinata a “verde privato” dall’art. 26 delle NTA del PRG, norma che vieta l’edificazione salvo che per chioschi, portinerie od altri piccoli locali accessori a servizio delle residenze limitrofe. Tale destinazione urbanistica determina l’abusività ex se degli interventi realizzati per finalità commerciali, assorbendo ogni altra censura relativa alla natura pertinenziale delle opere o alla loro assoggettabilità a SCIA, nonché la doglianza sulla loro presunta temporaneità.

Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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