Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 610 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la domanda di condanna alla penalità di mora va accolta e determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della decisione di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo ovvero all’efficacia della nomina commissariale. La riunione dei ricorsi disposta a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento non incide sul contenuto delle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese di lite.

Il Fatto

Con separati ricorsi i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del giudice ordinario, con le quali era stato riconosciuto il diritto al pagamento delle somme liquidate in materia di carta del docente. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento.

Le cause sono state trattenute in decisione all’esito della camera di consiglio. La questione attiene all’ottemperanza a titoli giudiziali rimasti ineseguiti e investe i presupposti di rito e di merito dell’azione ex art. 114 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza al giudicato. Su tali basi il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, onerando la parte ricorrente della comunicazione del proprio codice fiscale entro sette giorni. Ha inoltre ritenuto il compenso commissariale compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico.

Quanto alla penalità di mora, la domanda è stata accolta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con determinazione nella misura degli interessi legali. Il dies a quo è stato individuato nel giorno della notificazione della decisione all’Amministrazione inadempiente e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pur tardivo, ovvero in quello a partire dal quale acquista efficacia la nomina del commissario.

Le spese di lite, liquidate separatamente per ciascun ricorso nonostante la riunione, seguono la soccombenza e sono state determinate secondo la Tabella n. 21 del DM n. 55/2014, soggetta a dimidiazione, con ulteriore riduzione per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’Amministrazione, disposta la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha infine mandato alla Segreteria la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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