Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad (TAR Piemonte n. 615 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorrente che agisce per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro, passata in giudicato e notificata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ., ha diritto all’ordine di esecuzione del giudicato quando sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’Amministrazione non contesti l’inottemperanza. Il Tribunale amministrativo, accertata la persistente inerzia, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso, il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La parte ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Cuneo, sezione Lavoro, pubblicata il 03/12/2024 e passata in giudicato, con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate.

Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. All’esito della camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risultava alcuna contestazione sul fatto che l’Amministrazione avesse omesso di ottemperare al giudicato.

Su queste basi il Tribunale ha ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente e a spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il Tribunale ha onerato la parte ricorrente di comunicare al commissario il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni. Ha inoltre escluso la spettanza di un compenso aggiuntivo per il commissario, ritenendo le funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico incaricato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte per la marcata serialità della controversia e per le difficoltà operative dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Il Tribunale ha disposto la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario e ha mandato alla Segreteria la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in materia di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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