Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica docente (TAR Veneto n. 269 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., rimasta ineseguita dalla pubblica amministrazione. L’azione serve a ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato, assegna un termine ultimativo e, in caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta con facoltà di subdelega. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, con sentenza n. 346/2024, pubblicata il 18 giugno 2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore di tre ricorrenti la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito delle somme di € 1.500,00, € 500,00 e € 2.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dal competente ufficio della Corte d’Appello di Venezia. Notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato, è rimasta ineseguita. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo di ordinare l’accredito delle somme tramite la carta elettronica e di nominare un commissario in caso di inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio della Corte d’Appello di Venezia; la sentenza è stata notificata al Ministero in data 10 luglio 2024 e 19 settembre 2024, con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Il Tribunale ha poi ritenuto proponibile il ricorso collettivo da parte di tutti i ricorrenti, destinatari di un unitario titolo esecutivo. Ha qualificato il provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — tra i titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento dimostrativo dell’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Vicenza, costituendo la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e accreditando le somme dovute a ciascun ricorrente.
L’adempimento è stato fissato nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In conformità alle richieste della parte ricorrente, il Tribunale ha nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega. Questi dovrà attivarsi, su istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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