Ottemperanza per la carta del docente dei docenti precari (TAR Liguria n. 87 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ex art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, e l’assenza di contestazioni nel merito da parte dell’amministrazione intimata legittimano l’accoglimento del ricorso e l’ordine di esecuzione del giudicato. Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e fissare, su richiesta di parte, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Un gruppo di docenti precari agiva dinanzi al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, del 20 gennaio 2021, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate in ricorso, con accredito delle relative somme. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere, senza sollevare contestazioni nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, constatando l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Il Collegio ha poi disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Su richiesta di parte, è stata altresì fissata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato o, in difetto, quello dell’insediamento del commissario ad acta.
Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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