Cessazione della materia del contendere per tardiva esecuzione del giudicato (TAR Piemonte n. 609 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse del ricorrente all’accertamento dell’inadempimento. La circostanza che l’amministrazione abbia dato esecuzione al titolo solo dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese a carico della parte resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Il giudice dell’ottemperanza è tenuto a verificare l’effettiva satisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, restando esclusa ogni ulteriore pronuncia di condanna ove tale interesse risulti integralmente realizzato.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per l’esatta ottemperanza a sentenze emesse da giudici del lavoro, con le quali era stato accertato il loro diritto ai benefici economici connessi alla carta del docente. I titoli giudiziali, non eseguiti dall’amministrazione, hanno indotto le parti a domandare al TAR Piemonte l’emissione dei provvedimenti attuativi, con condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.

Nel corso del giudizio, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, i ricorrenti hanno dato atto che l’amministrazione resistente aveva adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi. La questione è pertanto giunta alla decisione del collegio nella sola parte relativa alle conseguenze processuali ed economiche della tardiva esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha innanzitutto disposto la riunione dei ricorsi, ritenendo sussistenti le condizioni previste dal decreto presidenziale n. 3/2025, adottato per lo snellimento dell’arretrato in materia di carta del docente. La riunione è stata operata a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento, senza incidere sui meccanismi decisionali né sul contenuto delle singole decisioni, trattandosi di ricorsi identici nella motivazione e nel dispositivo.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione ha dato esecuzione al titolo giudiziale solo successivamente alla proposizione del ricorso. Ciò ha determinato la cessazione della materia del contendere, poiché l’interesse sostanziale dei ricorrenti è stato integralmente soddisfatto e non residua alcun interesse all’accertamento formale dell’inadempimento.

Sul piano delle spese, il collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: la condanna della parte resistente trova giustificazione proprio nel fatto che l’adempimento è intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio, rendendo necessaria l’attivazione della tutela giurisdizionale. Le spese sono state liquidate in favore dei ricorrenti, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario, unitamente al rimborso del contributo unificato alle condizioni di legge.

La pronuncia conferma l’indirizzo secondo cui il giudizio di ottemperanza si conclude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione dimostri di aver posto in essere l’attività satisfattiva dell’interesse del ricorrente, restando in tal caso preclusa ogni ulteriore statuizione di condanna, salvo il regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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