Revoca del diniego di conversione del permesso di soggiorno per sopravvenuta integrazione (TAR Piemonte n. 535 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per minore età, la mancata documentazione, nel procedimento amministrativo, dell’avvenuto prosieguo dell’affidamento ai Servizi sociali e dello svolgimento di attività lavorativa non legittima il rigetto dell’istanza. L’art. 32, co. 1-bis, d.lgs. 286/1998 onera l’Amministrazione di acquisire il parere del Comitato per i minori stranieri, la cui assenza non è imputabile all’istante né può costituire unico motivo ostativo. La documentazione lavorativa e socio-assistenziale prodotta in giudizio, ancorché tardiva, può e deve essere posta a fondamento della decisione, ai fini dello scrutinio della pretesa sostanziale e della riedizione del potere. Il giudice annulla la determinazione che ha travisato il quadro fattuale, omettendo di rilevare i cospicui indici di integrazione del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per minore età, ha presentato alla Questura di Torino istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 286/1998. L’Amministrazione ha respinto l’istanza, contestando l’assenza di prova del prosieguo dell’affidamento ai Servizi sociali e dell’avvio di un rapporto lavorativo in Italia.

Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto ricorso, affidato a tre motivi: difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e omessa valutazione dei presupposti per il rilascio di un titolo diverso. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo la reiezione, senza difese di merito. In via cautelare il Tribunale ha sospeso gli effetti del provvedimento, ai fini del riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla considerazione che la determinazione impugnata si fonda sull’assenza, nell’istruttoria, di documentazione attestante la prosecuzione dell’affidamento e l’attività lavorativa. Poiché il ricorrente non aveva presentato osservazioni né integrato la documentazione in sede di preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, l’Amministrazione ha ritenuto insuperabili tali lacune, escludendo la regolarizzabilità a qualsiasi altro titolo.

Tale iter motivazionale confligge con gli atti di causa. Il giudice rileva anzitutto che le deduzioni attoree sui documenti asseritamente depositati nel procedimento non sono cristalline: il ricorrente rivendica di aver prodotto la relazione della Comunità, il prosieguo dell’affido e il contratto di lavoro, ma al contempo si duole dell’omessa acquisizione d’ufficio degli stessi. È pacifico che egli non abbia presentato memorie endoprocedimentali. Tuttavia il Ministero, pur costituito, non ha depositato gli atti dell’istruttoria, a norma dell’art. 46, co. 2 c.p.a., e in particolare non è presente il preavviso di rigetto: non è dato sapere quali integrazioni siano state sollecitate.

Nel merito, è documentato che il Tribunale per i Minorenni ha disposto la prosecuzione dell’affidamento ai Servizi sociali fino al ventunesimo anno di età, per consentire il completamento del percorso di studio e formazione. È altresì provato, tramite estratto contributivo, che il ricorrente ha svolto attività lavorativa con continuità a partire dai diciannove anni, con redditi lordi in costante crescita. Al momento dell’adozione del provvedimento, dunque, il percorso di integrazione socio-lavorativa era consolidato: l’Amministrazione ha travisato il quadro fattuale, non avvedendosi dei cospicui indici di integrazione. Il primo motivo è fondato.

Il Collegio precisa che non rileva che la documentazione prodotta in giudizio non fosse stata allegata nell’istruttoria. L’assenza della proroga dell’affidamento non impedisce di per sé il rilascio del titolo, poiché l’art. 32, co. 1-bis d.lgs. 286/1998 impone all’Amministrazione di acquisire il parere del Comitato per i minori stranieri, la cui mancanza non è imputabile all’istante né vale come unico motivo ostativo, come affermato da TAR Emilia-Romagna n. 4 del 2026 e da TAR Piemonte n. 424 del 2022. La tardività della documentazione lavorativa può escludere l’illegittimità del provvedimento, ma non impedisce al Tribunale, e all’Amministrazione in riedizione del potere, di scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale alla luce delle sopravvenienze favorevoli, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 219 del 2025 e Cons. Stato n. 11 del 2025.

Restano assorbiti il secondo motivo, per l’insussistenza di interesse all’accertamento di vizi formali, e il terzo, proposto in via subordinata. È fatta salva la riedizione del potere, con l’effetto conformativo sugli oneri istruttori e decisori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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