Scatti stipendiali computabili nel TFS anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Sicilia n. 2314 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, va computato ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio anche in favore del personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda ai sensi dell’art. 2 della legge n. 232/1990, una volta maturati il cinquantacinquesimo anno di età e trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide sul solo calcolo della base pensionabile, come si evince dal richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali fra le voci computabili per la liquidazione dell’indennità di fine servizio, ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, e la condanna dell’INPS al ricalcolo del TFS con decorrenza dal 02/11/2021, oltre interessi e rivalutazione.
Ha inoltre impugnato, ove occorra, la nota INPS del 16/05/2022, con cui il trattamento di fine servizio era stato quantificato senza attribuire i sei scatti. L’INPS si è costituito in giudizio resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente affrontato la questione, in particolare le pronunce del C.G.A.R.S. e del Cons. Stato, sez. II, nonché la propria precedente decisione della sez. III n. 416/2025.
Il Collegio ha osservato che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. La disposizione non modifica quindi il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita e non incide sull’attribuzione dei sei scatti contributivi.
Un ulteriore argomento è stato tratto dall’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, che, con riferimento ai sei aumenti periodici di stipendio, richiama espressamente l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto. Il codice si è limitato a non innovare, sottolineandone la perdurante vigenza, il regime applicabile alle forze di polizia.
Quanto alla natura del termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non costituisce un termine di decadenza, ma un onere per l’interessato. Una diversa interpretazione determinerebbe una disparità di trattamento priva di giustificazione tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi.
Da ciò l’accoglimento del ricorso e l’accertamento del diritto del ricorrente al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del TFS. Il Tribunale ha escluso la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali, in applicazione della regola del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione nel pubblico impiego, riconoscendo al lavoratore la maggior somma. Le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’istituto resistente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.