Corrispondenza tra contestazione e sanzione disciplinare nel procedimento punitivo (TAR Piemonte n. 536 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare militare il fatto posto a fondamento della sanzione deve costituire oggetto di espressa contestazione nell’atto di avvio del procedimento. La cornice fattuale ivi delineata delimita stabilmente l’oggetto dell’actio disciplinare e non può essere arricchita o sostituita, in sede di irrogazione, da fatti nuovi, in ossequio al principio di necessaria corrispondenza tra contestato e sanzionato, espressamente reiterato dall’art. 1370 del d.lgs. n. 66/2010. Il dovere di direzione delle attività di polizia giudiziaria del comandante di stazione, ex art. 143 del regolamento generale dell’Arma, non impone la materiale ricezione di denunzie e querele, ben potendo tali incombenti essere demandati ad altri militari, con successiva acquisizione di contezza. Un contegno inopportuno ma privo di effettivo disvalore, e non sorretto da voluntas colpevole, non giustifica l’irrogazione di una sanzione.

Il Fatto

Il ricorrente, comandante di una stazione dell’Arma dei Carabinieri, impugnava la sanzione disciplinare della “consegna” di giorni sette, irrogata con provvedimento notificato nel settembre 2021, nonché il rigetto del ricorso gerarchico. I fatti risalivano alla ricezione in caserma della denuncia di una donna per episodi di violenza domestica di cd. “codice rosso”, accompagnata dalla responsabile di un centro antiviolenza. Il militare faceva ingresso in caserma, fuori dal turno di servizio, in abiti civili.

Deduceva violazione di legge sotto il profilo della difformità tra i fatti contestati e quelli posti a fondamento della sanzione, eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, e violazione del principio di proporzionalità. Il Ministero della Difesa si costituiva chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riscontrava anzitutto una frattura tra l’atto di contestazione degli addebiti e il provvedimento sanzionatorio. La contestazione incentrava i fatti sul contegno tenuto dal militare in occasione della ricezione della denunzia, sull’abbigliamento non consono e sull’ascolto della denunziante nel corridoio. Il provvedimento sanzionatorio si fondava invece sull’omessa assunzione della direzione delle attività di polizia giudiziaria, lasciata all’iniziativa del militare di servizio.

Per il Tribunale l’atto di contestazione segna l’avvio del procedimento punitivo e delimita ex ante, insuperabilmente, la cornice fattuale ascritta al militare, per consentirgli di contraddire su un piede di parità. Tale cornice non può tollerare che il nucleo fattuale venga arricchito o sostituito da fatti nuovi in sede di irrogazione, pena la lesione delle prerogative difensive. Il fatto della mancata assunzione personale della direzione delle attività di polizia giudiziaria non era oggetto di espressa contestazione e resta estraneo al fuoco sanzionatorio, in ossequio al principio generale di corrispondenza tra contestato e sanzionato, richiamato dall’art. 1370 del d.lgs. n. 66/2010.

Il Collegio esaminava anche il terzo motivo, relativo al merito dei fatti. L’art. 143 del regolamento generale dell’Arma pone la responsabilità del servizio di polizia giudiziaria soprattutto sui comandanti di stazione, che compiono personalmente le operazioni più importanti. Tale funzione di direzione non impedisce però di lasciare ad altri militari la materiale ricezione di denunzie, quando il comandante non abbia ancora iniziato il servizio, purché ne acquisisca tempestivamente contezza e dominio, come avvenuto nel caso concreto a distanza di pochi minuti.

I fatti posti a fondamento della sanzione, pur denotando un contegno poco opportuno, non raggiungono un grado di concreto ed effettivo disvalore tale da giustificare un provvedimento disciplinare. Il militare era entrato in caserma fuori turno, aveva scorto le due donne, si era allontanato essendo il servizio affidato ad altro personale, ed era rientrato poco dopo assumendo la direzione delle attività. Da tale condotta non emerge una voluntas colpevole, sotto specie di dolo o colpa, volta a ledere l’immagine e il prestigio dell’Istituzione. La questione sarebbe stata suscettibile di immediato chiarimento in loco, in guisa collaborativa e dialogica, e l’unicità dell’episodio conferma la sua irrilevanza disciplinare. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento del secondo motivo, e le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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