Ottemperanza per la Carta Docente: ordine di pagamento al Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3068 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, può essere ottenuta dal creditore dinanzi al giudice amministrativo. L’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione non richiede la dimostrazione di un comportamento colposo, essendo sufficiente la mancata esecuzione spontanea del giudicato nel termine predetto, a prescindere da qualsivoglia contestazione sull’an e sul quantum del credito. In caso di perdurante inerzia, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un organo dell’amministrazione finanziaria, che subentrerà nell’adempimento con poteri sostitutivi, a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, per un importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2021/22, oltre accessori.
Nonostante la notifica della sentenza, avvenuta a gennaio 2025, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso fondato. I giudici hanno preliminarmente accertato che la sentenza di condanna, passata in giudicato e ritualmente notificata, non era stata eseguita dall’amministrazione, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che fosse intervenuto alcun pagamento.
La circostanza dell’inadempimento è stata ritenuta pacifica, non essendo stata contestata dall’amministrazione, costituitasi con una memoria di stile e senza fornire elementi sull’andamento della procedura. Il credito è stato pertanto considerato non contestato nell’an e nel quantum, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento.
Sulla base di tali premesse, il Collegio ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato, assegnando un termine di 90 giorni per il pagamento integrale delle somme dovute. Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che lo stesso avrebbe provveduto al pagamento entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione.
La sentenza ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, quantificate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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