Principio di equivalenza tra certificazioni ISO e annullamento dell’aggiudicazione (TAR Campania n. 1717 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante, ove la lex specialis attribuisca un punteggio premiale per il possesso di una certificazione di qualità, deve verificare se il requisito in concreto perseguito possa ritenersi soddisfatto attraverso un titolo equivalente posseduto dal concorrente. Il principio di equivalenza, espresso dagli artt. 79 e 105 del d.lgs. n. 36/2023 e dagli allegati ivi richiamati, impone alla commissione di gara di valutare la sostanziale e funzionale corrispondenza tra i requisiti di processo condensati in una norma di linee guida e quelli racchiusi in una certificazione effettivamente posseduta, indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara. L’omessa ponderazione di tale equivalenza integra un difetto di istruttoria che vizia l’aggiudicazione e le operazioni di valutazione dell’offerta, imponendo la rinnovazione del giudizio.
Il Fatto
Una società ha partecipato a una procedura aperta indetta da un Consorzio di Bonifica per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Al termine della competizione l’appalto è stato aggiudicato a una controinteressata, dopo che la precedente aggiudicazione era stata revocata in autotutela nei confronti di un diverso operatore economico.
La società terza classificata nella graduatoria originaria ha impugnato l’aggiudicazione, i verbali di gara e gli atti presupposti. Ha lamentato, tra l’altro, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per violazioni tributarie e la mancata attribuzione di quattro punti premiali, sostenendo l’equivalenza tra la certificazione dalla stessa posseduta e la norma richiesta dal disciplinare. Si sono costituiti l’Amministrazione e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata tempestiva impugnazione della prima aggiudicazione. La ricorrente, terza in graduatoria, ha visto sorgere il proprio interesse solo a seguito della revoca della precedente aggiudicazione, e la sua posizione rientra nei principi espressi dal Cons. Stato, sez. V, n. 2725 del 2020, secondo cui il terzo graduato è portatore di un interesse attuale quando propone censure dirette a escludere o posporre i concorrenti che lo precedono. Accogliere la tesi opposta comporterebbe un sostanziale diniego di giustizia.
Nel merito, il terzo motivo — relativo alla mancata esclusione per violazioni fiscali — è infondato. Il debito tributario dichiarato dall’aggiudicataria è di importo nettamente inferiore alla soglia del 10% del valore dell’appalto prevista dall’art. 3 dell’Allegato II.10, cui gli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 rinviano per la nozione di gravità. Nessuna violazione del principio della fiducia è ravvisabile, avendo la concorrente dichiarato la pendenza del giudizio tributario.
I primi due motivi, connessi, sono invece accolti nei limiti della censura di difetto di istruttoria. Il disciplinare attribuiva il punteggio massimo per il possesso di tre certificazioni, tra cui la ISO 45004, che però non costituisce una norma certificabile ma una mera linea guida di processo. Il punto è incontroverso tra le parti. La questione centrale è che la commissione avrebbe dovuto valutare se il possesso della certificazione ISO 45001 — titolo effettivamente detenuto dalla ricorrente — soddisfacesse i requisiti che la stazione appaltante intendeva premiare.
Il Collegio richiama la giurisprudenza sul principio di equivalenza, che opera in tutte le fasi della gara e la cui applicazione può avvenire anche in forma implicita. Richiama in particolare il Cons. Stato, sez. V, n. 2455 del 2020, secondo cui rileva l’effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale, e il Cons. Stato, sez. III, n. 4155 del 2024. L’art. 105 del codice e gli allegati richiamati imponevano alla commissione di valutare la plausibile equivalenza tra i requisiti di processo della ISO 45004 e la certificazione posseduta, tanto più che la ricorrente aveva formulato un’apposita richiesta di chiarimenti.
Ne deriva l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e delle operazioni di valutazione limitatamente al criterio controverso, con obbligo per l’Amministrazione di riformulare il punteggio seguendo le coordinate interpretative fornite. La natura istruttoria dell’accoglimento preclude invece la riformulazione della graduatoria, il subentro nel contratto e la domanda risarcitoria, anche in ragione dell’esecuzione ormai quasi conclusa dell’appalto. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.