DASPO annullato per difetto di prova sulla condotta (TAR Piemonte n. 531 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO è misura di prevenzione atipica, con funzione preventiva e cautelare, la cui adozione prescinde dall’accertamento della responsabilità penale e si fonda su un giudizio prognostico di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. La valutazione dell’amministrazione è connotata da ampia discrezionalità, con sindacato giurisdizionale limitato al controllo della motivazione e della sussistenza di un quadro indiziario univoco. Il provvedimento è legittimo solo se la condotta posta a base del giudizio di pericolosità sia specificamente dimostrata e ragionevolmente idonea a porre in pericolo l’ordine pubblico; il mero diverbio, non connotato da violenza o incitamento, non integra tale presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente si recava allo stadio per assistere a un incontro di calcio. Secondo la sua ricostruzione, avrebbe incontrato due tifosi della squadra ospite e avrebbe fornito loro indicazioni sull’ingresso corretto; ne nasceva una discussione. A seguito di tali fatti egli veniva indagato per violenza privata.

Il 15 novembre 2024 gli veniva notificato il divieto di accesso a tutti gli stadi e campi sportivi per due anni. Il ricorrente impugnava il provvedimento con ricorso notificato il 17 dicembre 2024 e depositato il successivo 5 marzo, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 il Collegio disponeva un’istruttoria; nell’udienza del 5 marzo 2025 l’istanza cautelare veniva accolta. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa passava in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura del DASPO richiamando la giurisprudenza amministrativa: si tratta di misura preventiva che non sanziona una condotta, ma tende a prevenire futuri illeciti. La motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e richiede elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, non la certezza processuale penale. Ne deriva un’ampia discrezionalità dell’autorità, sindacabile solo entro i limiti del quadro indiziario.

Il Collegio esamina poi la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendola infondata. La giurisprudenza maggioritaria ammette l’omissione in ragione delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura. Nel caso di specie l’amministrazione ha dato conto della necessità di un intervento tempestivo, per impedire la reiterazione di comportamenti analoghi in occasione di manifestazioni sportive.

Il ricorso è invece fondato nel merito. L’amministrazione non ha dimostrato la reale dinamica degli accadimenti, che non può desumersi neppure dalle immagini di videosorveglianza. Dai filmati e dagli atti non è possibile comprendere le ragioni del diverbio né le parole pronunciate. Le videoriprese mostrano una discussione non degenerata in atti eclatanti, salvo il lancio di una birra ai danni del tifoso avversario; gli atti non chiariscono se tale gesto sia stato volontario e ingiurioso o dovuto a un movimento involontario nella concitazione, come rilevato dal GIP in sede di convalida.

È pertanto verosimile che, nell’ipotesi peggiore, i fatti rappresentino una mera discussione inidonea a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica e, dunque, a giustificare l’emanazione dell’atto impugnato. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza. Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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