Sopravvenuto difetto di interesse se l’amministrazione recede dal patto di collaborazione (TAR Piemonte n. 533 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti con cui l’amministrazione qualifica un immobile come bene comune e approva il relativo patto di collaborazione è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione recede dal patto e dichiara cessata la qualificazione di bene comune. Le condizioni dell’azione — legittimazione e interesse al ricorso — devono sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione, con conseguente potere del giudice amministrativo di verificare la persistenza dell’interesse. L’interesse a ricorrere non può fondarsi sulla mera esigenza di dissuadere l’amministrazione da future e analoghe iniziative, trattandosi di interesse meramente eventuale e subordinato a un futuro esercizio del potere amministrativo. La cessazione della qualificazione di bene comune priva di effetti gli atti impugnati, ancorché non revocati né annullati, e il venir meno di ogni utilità per il ricorrente determina l’improcedibilità.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano innanzi al TAR Piemonte la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 18 marzo 2025, con cui l’amministrazione approvava il patto di collaborazione per la cura e la rigenerazione di un immobile di proprietà comunale, nonché il Regolamento comunale n. 391 sui beni comuni urbani e gli atti presupposti.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunicava al comitato proponente il recesso dal patto di collaborazione e, con successiva deliberazione della Giunta, dava atto della cessazione della qualificazione del manufatto quale bene comune ai sensi del medesimo Regolamento. La questione giungeva quindi alla decisione del Collegio sulla permanenza dell’interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che il giudizio amministrativo non può trasformarsi in una forma di giurisdizione oggettiva, volta a tutelare l’astratto interesse alla legalità amministrativa. L’azione è proponibile solo dal titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere.
Su questa base, il Tribunale richiama il principio per cui le condizioni dell’azione devono sussistere non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche in quello della decisione. Ne deriva il potere del giudice di verificare la persistenza dell’interesse in entrambi i momenti.
Nel caso concreto, la pretesa dei ricorrenti di fondare l’interesse sull’esigenza di dissuadere l’amministrazione da future iniziative è respinta: si tratta di interesse meramente eventuale e subordinato a un futuro ed eventuale esercizio del potere amministrativo.
Il Collegio precisa inoltre che l’intervenuta cessazione della qualificazione di bene comune priva di ogni effetto la deliberazione impugnata, anche se questa non è stata revocata né annullata. Il recesso dal patto e la perdita di utilità derivante da un eventuale accoglimento determinano perciò l’improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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