Revoca della patente al custode di veicolo sequestrato e giurisdizione amministrativa (TAR Puglia n. 217 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative accessorie per violazioni del codice della strada, la revoca della patente di guida nei confronti del custode di un veicolo sottoposto a sequestro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 246/2022, non costituisce più un atto dovuto ma è l’esito di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve essere esercitata alla luce delle circostanze del caso concreto. Il relativo provvedimento, espressione di potere discrezionale che coinvolge interessi pubblici connessi alla sicurezza stradale, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, cui compete verificarne la legittimità anche sotto il profilo della proporzionalità. La revoca può essere legittimamente disposta quando la condotta del custode, il quale abbia consentito la circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa, denoti un reiterato comportamento illecito e foriero di rischi per l’incolumità e la sicurezza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di custode di un veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo e circolante senza copertura assicurativa, riceveva dal Prefetto la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 213, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, per aver consentito la circolazione del mezzo affidatogli in custodia. Nonostante gli scritti difensivi presentati, il Prefetto disponeva la revoca della patente e di ogni altro titolo di idoneità alla guida. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR, deducendo la mancanza del presupposto per l’irrogazione della sanzione, nonché l’illegittimità dell’applicazione automatica della revoca, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 246/2022.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione. Ha rilevato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 246/2022, la revoca della patente non è più una conseguenza automatica della violazione, ma costituisce il risultato di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che coinvolge rilevanti interessi pubblici connessi alla sicurezza stradale. Il provvedimento prefettizio, essendo espressione di tale potere, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisprudenza richiamata dalla resistente è stata ritenuta non pertinente in quanto anteriore al dictum costituzionale o relativa a fattispecie differenti.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. L’art. 213, comma 8, cod. strada, come ridisegnato dalla Consulta, sanziona il custode che circola o consente ad altri la circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro, prevedendo che la revoca della patente possa essere disposta, non già debba esserlo. L’Amministrazione è pertanto tenuta a una valutazione delle circostanze del caso concreto, in base alla quale la revoca risulta proporzionata quando la condotta abbia determinato un evidente pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica.
Nella specie, la corte ha ritenuto la revoca una misura non afflittiva e proporzionata rispetto alla condotta del ricorrente. Questi, nella qualità di custode, aveva di fatto consentito la circolazione del veicolo sequestrato, privo di copertura assicurativa, ponendo in essere un comportamento in spregio a una prescrizione normativa inderogabile di cui all’art. 193 cod. strada, volta a tutelare gli utenti della strada dal rischio di non ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistri causati da veicoli non assicurati. La motivazione del provvedimento prefettizio, fondata su tale reiterata condotta illecita, è stata ritenuta solida ed esaustiva.
Nota della Redazione
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