Il concorrente in posizione non utile non ha interesse a contestare l’aggiudicazione senza prova di resistenza (TAR Puglia n. 79 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse, ai sensi degli artt. 39 c.p.a., 324 c.p.c. e 2909 c.c., la riproposizione di censure già dedotte e respinte con sentenza passata in giudicato, che contestino l’erroneità dei costi di manodopera posti a base d’asta. Il concorrente che non si colloca in posizione utile in graduatoria non ha interesse ad agire avverso l’aggiudicazione, dovendo dimostrare la c.d. prova di resistenza, ossia che, se le operazioni di gara si fossero svolte correttamente, sarebbe risultato con certezza aggiudicatario. Tale prova richiede che risultino fondate sia le censure proposte avverso l’aggiudicataria sia quelle relative agli operatori collocati in posizione sovraordinata. La dedotta incomprimibilità dei costi di gestione deve essere provata, non essendo sufficiente un’assunzione apodittica.

Il Fatto

La società ricorrente, quinta classificata nella procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e lampade votive, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del RTI primo classificato, deducendo l’illegittimità della verifica di anomalia e la non remuneratività delle offerte delle concorrenti. Ha contestato, altresì, l’erroneità dei costi di manodopera stimati dall’amministrazione, riproponendo questioni già trattate in un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’istanza di rimessione in termini per il deposito documentale tardivo, rilevando che il termine perentorio di cui agli artt. 73, comma 1, 119 e 120 c.p.a. era scaduto e che non era stata fornita prova dell’estrema difficoltà della produzione tempestiva, essendo l’accesso stato autorizzato in data antecedente.

Nel merito, il Collegio ha applicato il principio della prova di resistenza, ritenendo che le censure avverso l’aggiudicataria fossero sorrette da interesse solo in caso di accoglimento delle doglianze relative agli operatori collocati al secondo, terzo e quarto posto. Ha respinto il secondo motivo, relativo alla non remuneratività, ritenendo apodittica l’assunto dell’incomprimibilità dei costi di gestione.

Quanto ai costi di manodopera, ha dichiarato inammissibili le censure per violazione del giudicato sostanziale, essendo la questione già stata respinta nel precedente giudizio, confermato in appello. Il perimetro del giudicato amministrativo si estende al dedotto e al deducibile, comprendendo tutte le possibili questioni che costituiscono precedenti logici della pronuncia.

L’accoglimento del secondo motivo avrebbe potuto giovare alla ricorrente, ma il suo rigetto ha comportato la improcedibilità del primo motivo, non potendo la società ambire all’aggiudicazione in considerazione della permanenza di tre partecipanti in posizione poziore. Il terzo motivo, volto alla riedizione della gara, è stato dichiarato parimenti inammissibile per le medesime ragioni. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *