Permesso in sanatoria: il vizio di incompetenza va dedotto come annullabilità entro i termini (TAR Puglia n. 235 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Risulta inammissibile l’istanza cautelare carente del fumus boni iuris quando l’atto impugnato appaia, prima facie, legittimo e le censure sollevate non risultino assistite da fondatezza. In particolare, l’eventuale incompetenza del dirigente in materia di permesso di costruire in sanatoria non determina la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione, ma è riconducibile al vizio di annullabilità di cui all’art. 21-octies della l. n. 241/1990, con conseguente applicazione dei termini di decadenza per l’impugnazione. La sanatoria edilizia identifica l’immobile interessato e riguarda un abuso già esistente, realizzato in epoca antecedente all’acquisto della proprietà da parte del controinteressato, sicché la relativa censura non è meritevole di accoglimento. Non sussiste, inoltre, l’interesse ad agire in capo alla ricorrente quando non emerga alcuna utilitas correlabile all’eventuale annullamento del titolo. Infine, la condanna alle spese di lite segue il principio di soccombenza e grava sulla parte ricorrente, mentre nulla deve disporsi nei confronti dell’Amministrazione non costituita.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante, impugnava il permesso di costruire in sanatoria n. 8417/61 del 2023, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Manduria a favore del controinteressato, per la realizzazione di fabbricati siti in via Roma. La ricorrente contestava la mancata pubblicazione del titolo sul portale telematico del S.U.E. e, per conseguenza, le successive SCIA trasmesse per conto del medesimo controinteressato. Con motivi aggiunti, impugnava altresì il provvedimento con cui il Responsabile del S.U.E. aveva disposto la revoca del sistema di scarico in uso a servizio degli immobili della ricorrente stessa.

Il controinteressato si costituiva in giudizio eccependo il difetto di interesse ad agire della ricorrente e contestando la fondatezza delle censure. Il Comune di Manduria non si costituiva. L’istanza cautelare era presentata in via incidentale, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.

La Motivazione del TAR

Il TAR Puglia, in via preliminare, respingeva l’istanza di differimento della camera di consiglio avanzata dalla ricorrente, rilevando che la memoria tardiva era stata depositata nei termini di cui all’art. 55, comma 5, secondo periodo, c.p.a. e che non sussisteva alcuna esigenza difensiva in capo alla ricorrente stessa, attesa la possibilità di controargomentare in udienza.

Nel merito, il Collegio riteneva che la domanda cautelare non fosse assistita dal requisito del fumus boni iuris. Quanto al ricorso originario, il Tribunale rilevava, in primo luogo, che l’eccezione di insussistenza dell’interesse ad agire sollevata dal controinteressato non appariva destituita di fondamento, per la verosimile assenza di utilitas correlabile all’eventuale annullamento del titolo. Inoltre, il primo motivo di ricorso non era meritevole di accoglimento, poiché la sanatoria identificava l’immobile interessato e riguardava un abuso già esistente, realizzato in epoca antecedente all’acquisto della proprietà da parte del controinteressato.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il TAR lo riteneva non positivamente apprezzabile, in quanto la censura appariva tesa a far valere uno scorretto esercizio del potere da parte dell’Amministrazione comunale, piuttosto che un radicale difetto di attribuzione. Tale vizio era quindi riconducibile alla disciplina dell’annullabilità di cui all’art. 21-octies della l. n. 241/1990, con conseguente applicazione dei termini di impugnazione.

Con riferimento ai motivi aggiunti, l’asserito difetto di legittimazione passiva della ricorrente non appariva coerente con il fatto pacifico che la stessa è proprietaria dell’immobile servito dallo scarico illegittimo in contestazione. Per tali ragioni, il Collegio rigettava l’istanza cautelare, assorbita ogni valutazione in merito al periculum in mora, e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del controinteressato, nulla dovendo disporsi nei confronti del Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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