Cessazione materia contendere per pagamento dopo notifica ricorso ottemperanza (TAR Piemonte n. 528 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza del giudicato amministrativo o civile, proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è soggetto al previo decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Il pagamento intervenuto nel corso del giudizio, dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso, integra l’ottemperanza tardiva e determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della semplicità e della serialità dell’attività difensiva svolta.

Il Fatto

La ricorrente ha azionato davanti al TAR il giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero alla corresponsione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato. La sentenza civile, pubblicata e notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato senza essere eseguita.

Con il ricorso la parte ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riferito l’avvenuto accredito della sola quota capitale, precisando che gli interessi legali non erano stati versati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dovuto sciogliere un nodo preliminare di carattere processuale. Le conclusioni rassegnate dalla difesa erano risultate non perspicue quanto all’integrale pagamento delle somme dovute in forza del titolo azionato, ed era rimasto inevaso l’ordine giudiziale di produrre documentati chiarimenti. La schermata depositata riportava importi netti transitati sul portale Noipa, riferiti a diversi periodi e causali.

Il Tribunale ha dato prevalenza all’ultima istanza di passaggio in decisione, con la quale si è dato atto del saldo degli importi di cui è causa senza ulteriori precisazioni o riserve. Su questa base ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta l’ottemperanza in corso di causa alla sentenza civile azionata.

Sul versante delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale. È risultato non contestato che la sentenza civile fosse rimasta inottemperata e che il pagamento fosse stato eseguito soltanto a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza di tale sopravvenuto adempimento sarebbero sussistiti tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda.

Il Tribunale ha quindi verificato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica del titolo e quella del ricorso, come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, disposizione ritenuta applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

La liquidazione delle spese è stata operata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, preceduta da decine di ricorsi di analogo tenore trattati dagli stessi difensori nelle camere di consiglio dei mesi precedenti, oltre che dell’esito della controversia. Le spese, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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