Illegittima l’ordinanza sindacale che dispone l’abbattimento di un animale senza adeguata istruttoria (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 345 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 è un potere condizionato, esercitabile solo al ricorrere congiunto di presupposti rigorosi: pericolo concreto, attuale, grave e imminente; impossibilità di fronteggiarlo con strumenti ordinari o con misure extra ordinem meno invasive; istruttoria completa; motivazione rafforzata; temporaneità della misura e proporzionalità tra mezzo e fine. L’ordinanza che dispone l’abbattimento di un animale selvatico, per quanto protetto dalla normativa di settore, è illegittima quando l’istruttoria non accerti l’identità dell’esemplare, la riconducibilità degli episodi al medesimo animale, il destino dei nidiacei non autonomi e l’effettiva impossibilità di ricorrere a misure alternative meno cruente, come la cattura o la gestione temporanea della zona fino alla naturale cessazione del comportamento difensivo.
Il Fatto
Una cornacchia grigia aveva nidificato su un albero in ambito urbano, nei pressi di un immobile abitato, aggredendo e spaventando i residenti con voli radenti. Il Sindaco, dapprima, ordinava la cattura del volatile e il successivo rilascio in area non abitata; falliti i tentativi di cattura, adottava un’ordinanza contingibile e urgente che disponeva il c.d. prelievo selettivo eutanasico, ossia l’abbattimento dell’animale, successivamente confermata con un’ordinanza di integrale esecuzione.
L’associazione protezionistica ricorrente impugnava le ordinanze, deducendo la carenza dei presupposti per l’adozione di misure extra ordinem, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dei principi di tutela degli animali di cui all’art. 9 Cost. e all’art. 13 TFUE e la violazione del Regolamento comunale in materia di abbattimento degli animali pericolosi.
La Motivazione della Corte
Il TAR riconosce la legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente, in quanto ente esponenziale statutariamente volto alla protezione degli animali, richiamando il principio del “doppio binario” di cui all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 20 febbraio 2020. La verifica dei requisiti sostanziali – stabilità, rappresentatività e coerenza tra scopo statutario e interesse dedotto – consente di ritenere sussistente la legittimazione anche in assenza di una previsione legislativa espressa.
Il ricorso avverso le prime due ordinanze è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l’ordinanza successiva ha assorbito e reso inefficaci i provvedimenti precedenti, “novando” la situazione e spostando su di sé ogni interesse alla tutela dell’animale.
Nel merito del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio accoglie la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione. L’argomentazione secondo cui non sarebbe possibile neutralizzare la condotta aggressiva di una cornacchia se non ricorrendo all’abbattimento non appare convincente né supportata da una completa istruttoria tecnica, anche considerando la disponibilità di strumenti alternativi, quale una pallottola anestetica anziché mortale.
La Corte censura inoltre l’omessa valutazione circa l’identificazione dell’esemplare, la mancata previsione sul destino dei pulli non autonomi e l’insufficiente ponderazione della proporzionalità del rimedio letale. L’istruttoria avrebbe dovuto verificare la riconducibilità dei singoli episodi al medesimo animale e la possibilità di gestire temporaneamente la zona sino alla naturale cessazione del comportamento difensivo; l’insuccesso di una specifica modalità di cattura, infatti, non equivale alla dimostrazione dell’impossibilità di ogni altra misura alternativa.
Quanto al primo motivo, il potere sindacale ex artt. 50 e 54 TUEL costituisce un rimedio eccezionale e non sostitutivo dell’ordinaria attività amministrativa, che presuppone un’istruttoria approfondita e una motivazione analitica sull’indispensabilità dell’intervento immediato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490; Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6366). Nel caso di specie, gli atti impugnati non dimostrano l’impossibilità di utilizzare strumenti ordinari o misure temporanee meno cruente. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto e l’ordinanza n. 10/2026 è annullata, con compensazione delle spese per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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