DASPO annullato se il diverbio allo stadio non prova la pericolosità sociale (TAR Piemonte n. 529 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO è misura di prevenzione atipica, con funzione preventiva che prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato. La sua adozione richiede un quadro indiziario univoco, valutato secondo la logica del più probabile che non. Il giudizio di pericolosità resta affidato all’ampia discrezionalità del Questore e non è condizionato dall’esito del procedimento penale. Tuttavia, se l’amministrazione non dimostra la reale dinamica dei fatti e non chiarisce se la condotta contestata sia volontaria o involontaria, il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente si trovava allo stadio per assistere a un incontro di calcio di serie A. Secondo la sua ricostruzione, avrebbe solo indicato a due tifosi della squadra ospite l’ingresso corretto, mentre l’amministrazione ha contestato la nascita di un diverbio. Dagli accadimenti è scaturita un’indagine per violenza privata.

Il 15 novembre 2024 è stato notificato al ricorrente il divieto di accesso agli stadi per due anni. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, chiedendone l’annullamento. Dopo l’istruttoria disposta in sede cautelare, il ricorso è giunto alla decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura del DASPO: misura di prevenzione che può essere imposta non solo in caso di accertata lesione, ma anche di semplice pericolo per l’ordine pubblico. La funzione non è sanzionare una condotta, ma prevenire futuri illeciti. Il parametro valutativo è dunque probabilistico e improntato a una elevata attendibilità, non alla certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Da ciò deriva l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, cui spetta il bilanciamento tra interesse pubblico e libertà di accesso agli impianti. Il provvedimento è legittimo quando la motivazione espone un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente. Il giudizio amministrativo è autonomo rispetto all’accertamento penale: anche l’archiviazione non incide sulla validità del DASPO.

Il Collegio esamina poi la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento e la ritiene priva di pregio. Le esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura giustificano l’omissione. Nel caso concreto l’amministrazione ha dato conto della necessità di un intervento tempestivo, per impedire la reiterazione di condotte analoghe in occasione di manifestazioni calcistiche.

Il ricorso è invece fondato nel merito. L’amministrazione non ha dimostrato la reale dinamica degli accadimenti, che non è desumibile neppure dalle immagini di videosorveglianza dello stadio. Dai filmati emerge un diverbio non degenerato in atti eclatanti, salvo il lancio di birra ai danni del tifoso ospite. Gli atti di causa non chiariscono se tale gesto sia frutto di una decisione volontaria e ingiuriosa, oppure di un movimento involontario dovuto alla concitazione.

Anche nell’ipotesi peggiore, gli avvenimenti cristallizzati negli atti configurano una mera discussione, inidonea a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è pertanto annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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