Nomina Garante regionale infanzia legittima valutazione dei titoli (TAR Piemonte n. 532 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La selezione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza è espressione di discrezionalità amministrativa, non assimilabile a una procedura concorsuale o di gara. Il possesso dei requisiti richiesti dal bando integra un accertamento di fatto insindacabile nel merito, salvo irragionevolezza manifesta. Il diploma accademico di magistero in scienze religiose resta riconducibile all’ampio concetto di discipline umanistiche richiesto dalla legge regionale, dovendo il giudice valutare i titoli effettivamente posseduti e non la qualificazione formale del corso di studi. L’esperienza nel settore del contrasto al bullismo e in campo sociosanitario e amministrativo, se documentata, integra il requisito di competenza in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell’età evolutiva e la famiglia.

Il Fatto

Con deliberazione del 23 dicembre 2024 n. 47-29786 il Consiglio Regionale per il Piemonte nomina il Garante per l’infanzia e l’adolescenza al termine della selezione avviata ai sensi della legge regionale 09.12.2009 n. 31. La carica prevede un’indennità mensile, il rimborso delle spese e il trattamento di missione per l’attività svolta fuori dal territorio regionale.

Alla selezione partecipano due candidati. Uno rinuncia alla domanda, poi revoca la rinuncia. La Commissione consultiva per le nomine esamina i curricula e, superate le contestazioni di alcuni commissari sui titoli di uno dei candidati, ammette entrambi alla scelta. Il candidato non prescelto impugna la nomina davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’annullamento della delibera, dei verbali della Commissione e dei risultati dell’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del controinteressato e dai rilievi della precedente ordinanza cautelare, perché il ricorso è comunque infondato o, quanto meno, le censure non sono adeguatamente provate. Il baricentro della decisione è dunque nel merito dei tre motivi.

Il primo motivo concerne l’equipollenza del diploma accademico di magistero in scienze religiose conseguito dal candidato prescelto. Il Tribunale osserva anzitutto che il titolo è pertinente con le discipline umanistiche, dato l’amplissimo significato dell’espressione. Nel merito, il corso era strutturato su cinque anni con trentuno esami ed era seguito da un dottorato. Il Collegio richiama il d.P.R. 20 agosto 2012 n. 175, che parifica, ai fini dell’insegnamento della religione cattolica, i possessori del diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014 da un istituto superiore approvato dalla Santa Sede e i possessori congiunti di laurea di secondo livello e diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana. Il requisito è quindi riconosciuto in capo al candidato.

Il Collegio aggiunge un rilievo ulteriore: anche ammesso, e non concesso, che il titolo andasse equiparato a una laurea triennale, la lex specialis richiedeva la laurea senza distinguere tra triennale e quinquennale.

Il secondo motivo investe la competenza giuridico-amministrativa del candidato prescelto, che il ricorrente riteneva limitata al contrasto al bullismo in ambito scolastico. Il Tribunale valorizza l’alto tasso di discrezionalità della scelta e l’esperienza documentata in ambito sociosanitario e amministrativo, come consigliere comunale e assessore all’istruzione. Osserva inoltre che il ricorrente nulla aggiunge sui propri titoli da contrapporre a quelli del candidato scelto.

Il terzo motivo riguarda la tardività della candidatura, per la rinuncia intervenuta il 3 novembre 2024 e la riproposizione il 5 novembre successivo, oltre la scadenza del 9 ottobre. Il Collegio rileva che tra la comunicazione della rinuncia e il suo annullamento trascorrono meno di quarantott’ore, che i messaggi sono ambigui e che il procedimento è informale, non paragonabile a una procedura di gara o di concorso. A tale condotta non può dunque riconoscersi effetto eliminatorio. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per i caratteri della procedura impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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