Cessazione della materia del contendere per tardiva ottemperanza al titolo (TAR Piemonte n. 496 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La tardiva ottemperanza non esonera tuttavia l’amministrazione dalla condanna alle spese processuali, che restano a suo carico proprio in ragione del comportamento tenuto, essendo stata necessaria l’iniziativa giudiziale del creditore per ottenere l’adempimento. Le spese possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Torino una sentenza che riconosceva il diritto all’accredito del beneficio economico annuo sulla carta elettronica del docente per più annualità scolastiche. Formatosi il giudicato, proponevano ricorso al TAR Piemonte per ottenere l’esatta ottemperanza al titolo, chiedendo in via principale l’accredito delle somme e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

Nel corso del giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito provvedeva all’esecuzione di quanto statuito, come dato atto dalla stessa parte ricorrente nella memoria depositata in vista della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione resistente ha integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza azionata. Tale circostanza è attestata dalla memoria difensiva dei ricorrenti, che ne hanno preso atto senza contestazioni.

Su questa base il Tribunale applica l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, dopo la proposizione del ricorso, sopravvenga una situazione che rende non più necessaria la pronuncia giurisdizionale. L’intervenuta esecuzione del giudicato realizza esattamente questa condizione.

Il profilo di maggiore interesse attiene al regolamento delle spese. Il Collegio osserva che la resistente ha dato esecuzione al titolo solo successivamente alla proposizione del ricorso. Il giudizio si è dunque reso necessario per effetto dell’inerzia iniziale dell’amministrazione, che ha costretto i ricorrenti a instaurare il processo per vedere soddisfatto il proprio diritto.

Su questa premessa si fonda la condanna alle spese a carico della parte resistente, quantificate in euro 5.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Il Tribunale dispone altresì la distrazione delle spese in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, secondo l’orientamento che riconosce rilevanza alla dichiarazione resa in tal senso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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