Insinuazione al passivo del dissesto: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 261 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’insinuazione di un credito nella massa passiva della procedura di dissesto finanziario di un ente locale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’organo straordinario di liquidazione, nel verificare i debiti da ammettere al passivo, non compie valutazioni connotate da discrezionalità amministrativa, ma accertamenti di ordine tecnico, rispetto ai quali il creditore vanta una posizione di pieno diritto. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla prospettazione delle parti: ove il ricorrente agisca a tutela del proprio diritto di credito, contestando l’an e il quantum, la cognizione spetta al giudice ordinario. Il giudice amministrativo, privo di giurisdizione, non può pronunciarsi sulla questione di merito sottesa a un’eventuale soccombenza virtuale. Restano fermi gli effetti della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio fissato dall’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente vanta un credito verso il Comune di Milazzo in forza di un decreto ingiuntivo, per sorte capitale e accessori. A seguito della dichiarazione di dissesto dell’ente, la società ha chiesto l’ammissione del proprio credito alla massa passiva. Dopo l’annullamento della prima procedura di dissesto e l’avvio di una nuova procedura, la società ha presentato una seconda istanza di insinuazione.
L’Organismo Straordinario di Liquidazione ha dapprima comunicato un preavviso di rigetto, poi ha respinto l’istanza ritenendo il credito non ammissibile per intervenuta prescrizione e per asserito adempimento delle obbligazioni contrattuali. La società ha impugnato la deliberazione davanti al giudice amministrativo, deducendo l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, l’insussistenza di alcun pagamento, la definitività del titolo e l’erronea quantificazione dell’importo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione, rilevandola d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il criterio di riparto non dipende dalla prospettazione delle parti, ma dal petitum sostanziale e dalla causa petendi, cioè dalla intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 7008 del 2025, n. 4413 del 2024, n. 9791 del 2023, n. 33242 del 2022 e n. 25480 del 2021.
Nel caso concreto, la società ha agito a tutela del proprio diritto di credito, formulando censure che investono direttamente l’an e il quantum della pretesa. La posizione di diritto soggettivo costituisce l’oggetto stesso della cognizione rimessa al giudice, e ne delimita il perimetro.
Il Collegio precisa che spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alla lesione di diritti di credito nell’ambito della procedura di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dagli artt. 252 e ss. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Qualunque sia la procedura seguita, ordinaria o semplificata, l’organo straordinario di liquidazione non effettua mai valutazioni di discrezionalità amministrativa, a fronte delle quali sarebbero configurabili interessi legittimi, ma compie accertamenti o, al più, valutazioni di ordine tecnico, rispetto alle quali si pongono e permangono posizioni di pieno diritto. Il Collegio richiama la propria precedente giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2146 del 2025; sez. V, n. 1622 del 2025, n. 590 del 2025, n. 3775 del 2024) e la TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 176 del 2025.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Collegio esclude di potersi pronunciare sulla richiesta di cessazione della materia del contendere con accertamento della soccombenza virtuale, poiché il giudice privo di giurisdizione non può decidere la questione di merito che ne costituisce il presupposto. In applicazione del principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2007 e disciplinato dall’art. 11 cod. proc. amm., restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio ivi stabilito. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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