Liquidazione compenso commissario ad acta anche al netto di oneri fiscali (TAR Basilicata n. 299 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una sentenza di accoglimento del ricorso avverso il silenzio deve avvenire secondo i criteri di cui all’art. 57 del D.P.R. n. 115/2002 e all’art. 2 del D.M. 30/05/2002, applicando il minimo degli onorari previsti in relazione al valore della controversia. L’importo liquidato ha natura onnicomprensiva e deve essere riconosciuto al lordo di ogni prelievo fiscale, previdenziale e di altra natura, gravando sul soggetto soccombente, con possibilità per l’ausiliario di richiedere il pagamento degli oneri accessori secondo le regole ordinarie.
Il Fatto
Una società aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura sull’istanza di rilascio della valutazione di impatto ambientale relativa a un progetto di impianto di produzione di energia da fonte solare. Il TAR Basilicata, con sentenza passata in giudicato, aveva accolto il ricorso e nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega.
Il Prefetto aveva delegato un funzionario prefettizio e, completata l’attività, aveva depositato la relazione finale e presentato istanza di liquidazione del compenso, quantificando le proprie spettanze in una somma da intendersi “al netto” delle ritenute, che ammontavano a circa il 50% dell’importo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la richiesta del commissario di riconoscere il compenso “al netto” degli oneri fiscali e contributivi è solo parzialmente coerente con i criteri di legge che disciplinano la liquidazione degli onorari spettanti all’ausiliario del giudice.
Richiamati l’art. 57 del D.P.R. n. 115/2002 e l’art. 2 del D.M. 30/05/2002, il Tribunale ha ravvisato l’opportunità di applicare il minimo degli onorari previsti, in considerazione del valore della controversia, superiore allo scaglione massimo di euro 516.456,90.
Nel determinare l’importo, il Collegio ha tenuto conto delle particolarità del caso, segnatamente della circostanza che le Amministrazioni statali coinvolte avevano autonomamente adottato gli atti di propria competenza, definendo il procedimento dopo breve tempo dall’insediamento del commissario, il cui ruolo si era sostanziato in un’attività pur sempre rilevante di supervisione e sollecitazione.
Il TAR ha quindi liquidato il compenso nell’importo onnicomprensivo di euro 5.000,00, da intendersi al lordo di ogni prelievo fiscale, previdenziale e di altra natura, ponendo il relativo pagamento a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, secondo quanto già stabilito nella sentenza di merito.
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Nota della Redazione
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