Giudizio di ottemperanza e penalità di mora per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 1383 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza del debitore pubblico e assegna un termine per l’esecuzione del giudicato. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto. Tra tali ragioni rilevano le difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rende la misura eccessivamente afflittiva. La nomina del commissario ad acta consegue all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Il Fatto

Con una sentenza del Giudice del Lavoro il Ministero resistente era stato condannato a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico della “carta elettronica” per l’aggiornamento professionale, per il valore di euro 500,00 annui, a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 fino all’anno 2022/23, nel rispetto dei vincoli di legge.

La sentenza veniva notificata al Ministero, che la riceveva senza provvedere ad alcun pagamento. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente agiva in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, l’erogazione dell’importo di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che non sono stati effettuati pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il ricorso è pertanto fondato.

Il Tribunale accerta l’inottemperanza e assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per eseguire integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del D.A.G.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, con relazione finale e compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità di mora è esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Nel caso di specie rilevano le difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rendono la misura eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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