Giudizio di ottemperanza e penalità di mora contro l’amministrazione inadempiente (TAR Piemonte n. 429 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’amministrazione, si applica anche all’esecuzione del giudicato amministrativo. Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico svolge funzioni connesse ai propri compiti istituzionali, con la conseguenza che il suo compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha carattere sanzionatorio e sollecitatorio e può essere cumulata con gli interessi legali già disposti dal titolo inottemperato.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un importo pari a quattro mensilità utili al calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno, e delle spese di lite.
Il titolo era stato notificato all’amministrazione, ma questa era rimasta inerte. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il Collegio ha precisato che tale termine, previsto per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’amministrazione, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza. L’amministrazione non ha contestato l’omissione.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega.
Quanto al compenso commissariale, il Collegio ha osservato che le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali: il compenso è dunque compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, in aggiunta agli interessi già disposti dal titolo, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio dell’istituto. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento, anche tardivo, oppure con quello da cui ha efficacia la nomina del commissario.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Infine il Collegio, rilevata la serialità del contenzioso per mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti al personale a tempo determinato, ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte.
Nota della Redazione
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