Accesso ai dati reddituali del lavoratore escluso nella gestione privatistica del rapporto (TAR Campania n. 2209 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società a partecipazione pubblica disciplinate dal d.lgs. n. 175/2016, l’accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 è esperibile, per i dati detenuti dalla società, unicamente con riferimento ad atti e documenti afferenti all’esercizio di attività di pubblico interesse, e non alla quotidiana gestione del rapporto di lavoro. Rientrano nella nozione di attività di pubblico interesse le prove selettive, le progressioni di carriera e i provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici che incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori. I dati reddituali e fiscali relativi al trattamento economico del dipendente si collocano, invece, interamente nell’ambito della gestione privatistica del rapporto e sono perciò sottratti all’accesso. Il diniego opposto dalla società non è illegittimo, né rileva in senso contrario la natura difensiva dell’interesse azionato dal richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, un consorzio per l’area di sviluppo industriale, era stato condannato in sede civile, con sentenza della Corte di appello di Napoli, alla reintegra nel posto di lavoro di un dipendente licenziato e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, con deduzione di quanto il lavoratore avesse percepito nel medesimo periodo per altri rapporti di lavoro, consulenze, collaborazioni o attività di impresa.
Il lavoratore aveva rinunciato alla reintegra, maturando così il diritto all’indennità dal recesso fino alla data della rinuncia. Per quantificare correttamente la somma dovuta e dedurre l’aliunde perceptum, il consorzio aveva chiesto al lavoratore la documentazione dei redditi percepiti nel periodo; non avendola ottenuta, aveva presentato istanza di accesso ad Air Campania S.p.A., presso cui il lavoratore aveva svolto attività retribuita, per ottenere copie delle certificazioni reddituali annuali.
La società aveva rigettato l’istanza, richiamando il carattere privatistico della propria natura, la non riconducibilità dei documenti ad attività di pubblico interesse, la riservatezza dei dati reddituali e fiscali e l’esistenza di canali alternativi di acquisizione. Il consorzio ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dal controinteressato. Questi sosteneva che, al momento del deposito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate aveva già accolto parzialmente un’analoga istanza di accesso, mettendo a disposizione i quadri dichiarativi.
La tesi non regge. Solo con comunicazione successiva alla scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo l’Agenzia ha effettivamente messo a disposizione i dati reddituali, peraltro sino all’anno di imposta 2024. Residuava dunque l’interesse del ricorrente a ottenere la documentazione relativa ai redditi percepiti nel corso del 2025 e fino alla data della rinuncia alla reintegra, momento rilevante per il calcolo dell’indennità risarcitoria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui Air Campania S.p.A., in quanto società a partecipazione pubblica disciplinata dal d.lgs. n. 175/2016, è soggetta all’accesso documentale soltanto per gli atti e i documenti afferenti all’esercizio di attività di pubblico interesse, citando sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 2016. Rientrano in tale ambito le prove selettive per l’assunzione, le progressioni di carriera e i provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici che incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori.
I dati reddituali richiesti si collocano, invece, interamente nell’ambito della gestione privatistica del rapporto di lavoro e del relativo trattamento economico tra il lavoratore e la società. Essi non attengono all’esercizio di funzioni o attività di rilievo pubblicistico e sono perciò sottratti all’accesso. La circostanza che la richiesta risponda a un’esigenza difensiva del consorzio non vale a superare tale limite, poiché l’ostensibilità è esclusa già sul piano oggettivo.
Il Collegio ha infine compensato integralmente le spese di lite, valorizzando le circostanze fattuali e il comportamento delle parti: in particolare il fatto che il lavoratore, alla data della decisione, non aveva ancora fornito i dati reddituali necessari per la corresponsione del risarcimento riconosciutogli in sede civile, detratto l’aliunde perceptum.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.