Limite di età discriminatorio per operatori Vigili del Fuoco (TAR Lazio n. 992 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo di 45 anni per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è discriminatorio in base all’età e deve essere disapplicato. In base all’art. 3, comma 6, l. n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe regolamentari connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione. La deroga è ammessa solo se la finalità legittima che la giustifica presenti un ragionevole substrato logico e sia calibrata sulle mansioni effettive della qualifica messa a concorso. Le funzioni degli operatori e assistenti, quali descritte dall’art. 70, d.lgs. n. 217/2005, sono basiche e di supporto operativo e burocratico, sicché la mera appartenenza al Corpo nazionale non giustifica alcun automatismo nella fissazione del requisito anagrafico.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura di avviamento a selezione ex art. 16, l. n. 56/1987, indetta dalla Regione Calabria su richiesta del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, per la copertura di tre posti di operatore presso un Comando provinciale. Collocato nella graduatoria definitiva e ammesso alle prove di idoneità presso il Ministero dell’Interno, è stato poi escluso in autotutela ex art. 21-nonies, l. n. 241/1990, per aver superato il limite di età di 45 anni previsto dal decreto dipartimentale n. 362/2022 e dall’avviso pubblico.
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione e gli atti presupposti davanti al TAR Catanzaro, che ha declinato la competenza in favore del TAR Lazio per effetto della competenza accentrata ex art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm. Il giudizio è stato riassunto davanti al TAR Lazio. Nelle more, la domanda cautelare è stata accolta con ammissione con riserva al prosieguo della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva: le controversie sulle procedure ex art. 16, l. n. 56/1987 rientrano negli artt. 3, comma 1-bis, e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Il ricorso è tempestivo, perché la condotta dell’amministrazione, che ha prima ammesso il ricorrente in graduatoria e poi lo ha escluso in autotutela, ne ha determinato la rimessione in termini per contestare la clausola escludente.
Sul merito, il Tribunale richiama il proprio orientamento (sentenze 21 febbraio 2025, n. 3956 e 17 luglio 2025, n. 14114) e la giurisprudenza costituzionale ed europea (Corte cost. n. 262 del 2022; CGUE, causa C-304/21). L’art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 pone la regola della libertà di accesso e l’eccezione del limite di età. L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE ammette disparità solo se oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima.
La verifica va compiuta sulle mansioni effettive. L’art. 70, d.lgs. n. 217/2005 riserva agli operatori funzioni basiche, di supporto tecnico-professionale, protocollazione, smistamento e conservazione di atti. Si tratta di attività d’ufficio tipiche degli apparati burocratici, alle quali non è correlato il requisito di forza e prestanza fisica del personale operativo.
Poiché l’amministrazione non ha dimostrato che il limite sia servente rispetto alla funzionalità del comparto, il Collegio dichiara l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. Interno n. 167/2019, che viene disapplicato, e delle corrispondenti clausole del decreto dipartimentale n. 362/2022 e dell’avviso pubblico. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e definitiva ammissione del ricorrente alla procedura. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.