Improcedibilità del ricorso avverso la delibera ANAC per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 10678 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso una delibera dell’ANAC deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari espressamente tale carenza, atteso che la determinazione impugnata, non avente natura vincolante, non è più in grado di incidere sull’aggiudicazione ormai consolidata. La stipulazione del contratto e la sostanziale ultimazione dei lavori costituiscono circostanze che evidenziano il consolidamento del bene della vita già ottenuto con l’aggiudicazione. La declaratoria di improcedibilità consegue all’accertamento dell’inidoneità dell’atto impugnato a ledere la posizione giuridica del ricorrente, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la delibera dell’ANAC n. 141 del 4 aprile 2023, con cui l’Autorità aveva dichiarato la non conformità della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto integrato per la realizzazione della nuova linea tranviaria di Padova SIR 3, rispetto al disposto di cui agli artt. 80, comma 5, lett. f) e 80, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. L’ANAC aveva rilevato la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario, nonostante la carenza di un requisito di carattere generale in capo al progettista indicato, per la presenza di un’annotazione interdittiva nel casellario.
A sostegno del gravame, la ricorrente deduceva il mancato rispetto del termine massimo per l’intervento della delibera e l’inidoneità dell’iscrizione al casellario a incidere sulla procedura di gara. L’ANAC si costituiva per resistere al ricorso. In prossimità dell’udienza di merito, la società depositava memoria dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse, essendosi nel frattempo consolidati gli effetti dell’aggiudicazione con la stipula del contratto e la sostanziale ultimazione dei lavori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce dell’espressa dichiarazione di parte ricorrente, è sopravvenuto il difetto d’interesse alla decisione nel merito. Tale conclusione si fonda sulla condivisione delle ragioni esposte dalla stessa ricorrente circa l’inidoneità della delibera impugnata a incidere sull’aggiudicazione disposta, tenuto conto della stipulazione del contratto, risalente al 29 aprile 2022, e della circostanza della sostanziale conclusione dei lavori.
Il Tribunale ha quindi valorizzato il dato per cui la ricorrente ha ormai consolidato il bene della vita consistente nell’aggiudicazione della gara, con la conseguenza che l’eventuale decisione nel merito non potrebbe produrre alcuna utilità concreta. In adesione al consolidato orientamento pretorio, richiamando Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2090 e Cons. Stato, Sez. IV, 1° marzo 2023, n. 2198, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La natura in rito della decisione ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. La sentenza, pronunciata all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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