Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 344 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro, quando l’amministrazione sia rimasta inadempiente al pagamento delle somme ivi liquidate. Il ricorso è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata al domicilio reale dell’amministrazione soccombente, anche mediante posta elettronica certificata, e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. L’accertata inottemperanza impone l’ordine di esecuzione del titolo entro un termine perentorio e legittima la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di persistente inadempimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la tariffa professionale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la quale erano state liquidate somme nei suoi confronti. La sentenza, notificata al Ministero in data 31.01.2025, era passata in giudicato.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi formalmente, si è opposto all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Non vi era contestazione alcuna sull’omessa ottemperanza dell’amministrazione al giudicato.

Su queste basi il Tribunale ha ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Questi, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è stata onerata della comunicazione del proprio codice fiscale al commissario nel termine di sette giorni.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha ritenuto che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso sia compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55 del 2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, e ridotte in ragione della serialità della controversia, della mancanza di difficoltà interpretative e della difficoltà operativa dell’amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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