Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del Commissario ad (TAR Piemonte n. 343 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del giudicato e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, liquidando le somme dovute entro il termine assegnato. All’ipotesi di protratta inottemperanza consegue la nomina sin d’ora del Commissario ad acta, con facoltà di delega. Il compenso commissariale, affidato a un dipendente pubblico, resta assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La parte ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, con la quale erano state liquidate somme in suo favore. Il titolo era stato rilasciato in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificato al Ministero soccombente presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte non si è costituito. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è munita dell’attestazione di conformità all’originale richiesta dall’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata ritualmente al Ministero presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risultava alcuna contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato. L’accertamento di tali requisiti ha quindi condotto all’accoglimento della domanda.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, chiamato a provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente.
La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al Commissario il proprio numero di codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa. Il Collegio ha precisato che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il relativo compenso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Sulle spese il Tribunale ha applicato la soccombenza, liquidandole secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetta a dimidiazione ex art. 4, comma 1, del medesimo DM, con ulteriore riduzione per la marcata serialità della controversia e per l’obiettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione. Ha disposto la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario, dichiaratosi tale, e la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Ha infine mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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