La procura su foglio cartaceo separato dal ricorso nativo digitale è inammissibile (TAR Lombardia n. 2819 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti nel processo amministrativo deve rivestire i caratteri della specialità, indicando l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria adita e ogni elemento utile all’individuazione della controversia, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.. La procura rilasciata su documento cartaceo separato e depositata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale non è equiparabile alla procura apposta in calce o a margine dell’atto, poiché non garantisce che la parte abbia contezza del contenuto della lite e non dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Il difetto di specialità della procura determina l’inammissibilità del ricorso, non sanabile ex art. 182, secondo comma, c.p.c. e non rimediabile mediante l’errore scusabile, in assenza di obiettiva incertezza normativa.
Il Fatto
Taluni docenti scolastici, avendo ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati in sentenza, proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, assumendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato. Il ricorso era notificato il 22 dicembre 2025 e depositato in pari data, con allegazione della procura alle liti rilasciata dalle parti al proprio difensore su documento cartaceo separato. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, in camera di consiglio, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura. Ha quindi verificato che il testo della delega non indicava né l’oggetto della controversia, né la parte resistente, né gli estremi del provvedimento da eseguire, limitandosi a un generico riferimento al giudizio dinanzi al TAR Lombardia.
La Sezione ha richiamato la regola dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che esige una procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso. Ha precisato che l’eccezione della procura apposta in calce o a margine dell’atto non è estensibile, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, all’ipotesi di procura cartacea separata allegata a un ricorso nativo digitale: la certificazione di autografia non supplisce alla mancanza di contezza, in capo alla parte, del contenuto dell’atto per cui il potere rappresentativo è conferito.
Il Tribunale ha inoltre disatteso l’orientamento che riteneva valida la procura digitalizzata allegata alla PEC di notifica, ponendolo in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere quanto meno coeva al ricorso e non alla notificazione. La congiunzione fisica dei documenti successiva al rilascio non garantisce l’anteriorità della delega.
Quanto alla sanabilità, il Collegio ha escluso l’applicabilità del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., qualificando la procura come requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione del ricorso. Ha, infine, negato la concessione dell’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire.
Alla luce di tali motivazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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