Giudizio di ottemperanza a sentenza di lavoro con commissario ad acta (TAR Piemonte n. 181 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo, costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione presso il domicilio reale e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche all’ottemperanza. L’attestazione di conformità all’originale ex art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, sostituisce la spedizione del titolo in forma esecutiva. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei conti.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero resistente al pagamento della retribuzione professionale docente, per l’importo liquidato in suo favore. Il titolo, pubblicato e notificato all’Amministrazione mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale, era passato in giudicato.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica, la ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi legali e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese e senza contestare l’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del processo civile, che ha eliminato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. La notificazione è avvenuta con modalità idonee, a mezzo PEC e presso il domicilio reale dell’Amministrazione soccombente.
Il TAR ha poi accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, ritenendolo applicabile anche al giudizio di ottemperanza, secondo un orientamento consolidato richiamato dal Collegio. Sul punto non è emersa alcuna contestazione da parte dell’Amministrazione, che non ha dimostrato di avere adempiuto.
Ricorrendo i presupposti, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. Il compenso commissariale è stato considerato compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico.
Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti al personale assunto a tempo determinato. Per tale ragione ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate con riduzione per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva.
Nota della Redazione
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