Pay-back dispositivi medici: improcedibile il ricorso per avvenuto pagamento ridotto (TAR Lazio n. 2366 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la sopravvenuta disciplina dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, prevede l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al TAR Lazio, da parte delle Regioni e Province autonome, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento. In difetto di tale provvedimento, ma in presenza della prova del tempestivo pagamento della somma rideterminata, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il D.M. 6 luglio 2022 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018. Impugnava altresì il D.M. 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, e la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento che attribuiva alle aziende fornitrici gli importi dovuti per il ripiano.

La ricorrente deduceva la violazione dei termini e delle procedure previste dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, l’illegittimità dei tetti fissati in misura identica, la lesione dell’affidamento e plurimi profili di incostituzionalità della disciplina del pay-back. Nel corso del giudizio, dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, la società depositava la ricevuta del pagamento della quota ridotta, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti conformi — TAR Lazio, sez. III Quater, nn. 8732/2025, 8733/2025, 8736/2025, 11542/2025, 11550/2025 e n. 451/2026 — e ricostruisce l’effetto della normativa sopravvenuta. Dopo le sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, il legislatore ha introdotto una disciplina specifica che consente alle aziende fornitrici di assolvere l’obbligo mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento.

Il meccanismo delineato dall’art. 7 d.l. n. 95/2025 prevede che, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicandoli alla segreteria del TAR Lazio. Solo tale comunicazione determina ex lege la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Nel caso esaminato, la ricorrente ha dimostrato il pagamento tempestivo della somma rideterminata, ma non ha prodotto il provvedimento della Provincia autonoma di Trento con cui si accerta il versamento. Manca dunque la formale declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte dell’amministrazione resistente.

Il Collegio non ravvisa però ragioni per una pronuncia nel merito. La prova del tempestivo pagamento degli importi ridotti integra un fatto univoco sopravvenuto, dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite e contributi unificati a carico della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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